| Onorevoli Colleghi! -- Il problema che affrontiamo con la
presente proposta di legge considera, più che le persone
interessate, la necessità di sanare una disfunzione che si è
determinata nel campo della scuola elementare.
A partire dal 1971, la trasformazione della scuola
dell'obbligo e l'affermazione di nuove concezioni
pedagogico-educative hanno indotto il Parlamento ad approvare
la legge 24 settembre 1971, n. 820, dando così l'avvio alla
sperimentazione della scuola a tempo pieno ed alla sua
successiva attuazione.
Si è, così, avuta una avocazione allo Stato di attività
scolastiche che sino a quel momento erano di competenza dei
comuni. Il trasferimento, per un complesso di
intuitive ragioni, è stato graduale, in quanto comportava per
lo Stato anche l'assunzione di nuovo personale.
Quasi contemporaneamente, mentre il piano di avocazione
delle scuole elementari da parte dello Stato muoveva i primi
passi, il 14 gennaio 1972 veniva emanato il decreto del
Presidente della Repubblica n. 3, che attribuiva alle regioni
le competenze relative al diritto allo studio ed
all'assistenza scolastica. Da ciò una serie di provvedimenti
regionali che delegavano questi compiti ai comuni, creando non
pochi inconvenienti ed anche contrattempi.
Dal canto suo, lo Stato proseguiva nella sua opera di
avocazione, con la conseguenza che i comuni ridussero
progressi
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vamente, e nel loro complesso, le attività sino ad allora
svolte specie nel campo delle attività integrative. Intanto,
se da un lato i comuni, riducendo le attività integrative,
accusavano un eccesso di personale progressivamente sempre più
inutilizzato, d'altro lato lo Stato, per far fronte ai nuovi
compiti, era costretto ad assumere altro personale.
Ciò ha creato una situazione di grave difficoltà per il
personale comunale che, pur svolgendo da anni compiti che ora
sono dello Stato, si vede attualmente destinato ad altri
incarichi, mentre il nuovo personale assunto dallo Stato sta
facendo il tirocinio, proprio in quei settori dove esistono
persone sperimentate, ma inutilizzate a causa di questa
divisione fra dipendenti comunali e dipendenti statali.
Divisione che, se per altre ragioni e motivi nessuno discute,
nel caso di specie - che abbiamo qui sottolineato - è
semplicemente assurda.
Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di
legge, prevediamo che il personale addetto alle attività di
refezione, di ricreazione e di doposcuola, o ad attività
integrative che sino ad ora ha svolto questa attività alle
dipendenze dei comuni, sia legittimato a chiedere il
trasferimento nei ruoli statali degli insegnanti elementari.
La richiesta di trasferimento può essere fatta a condizione
che l'interessato sia in possesso del diploma di abilitazione
magistrale, ed abbia compiuto presso le amministrazioni
comunali di provenienza un periodo di almeno tre anni di
servizio e che al momento della presentazione della domanda
abbia un rapporto di lavoro con un minimo di diciotto ore
settimanali.
E' intuitivo il valore della richiesta del diploma di
abilitazione magistrale, poiché l'interessato deve avere il
titolo legale per
essere immesso nei ruoli degli insegnanti elementari, come è
intuitivo il valore delle altre condizioni richieste in modo
da immettere nelle varie attività personale già sicuramente
sperimentato.
Ovviamente, coloro che vengono trasferiti nei ruoli dello
Stato, mantengono integri tutti i benefìci ed i vantaggi
acquisiti presso l'amministrazione comunale di provenienza, ed
in particolare (articolo 2) avranno diritto all'integrale
riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, alla
valutazione di punteggi conseguiti per gli anni di servizio
prestato alle dipendenze dell'ente locale, nonché degli altri
titoli valutabili in base alle norme in atto per il personale
docente statale.
Analogamente le eventuali posizioni economiche più
favorevoli di cui gli interessati godevano al momento del
trasferimento nei ruoli statali, sono conservate quale assegno
ad personam (articolo 4), e questo nuovo personale sarà
inquadrato nei ruoli provinciali degli insegnanti elementari
delle scuole statali.
Con l'articolo 2, data la necessità di risolvere
rapidamente una situazione tanto delicata, abbiamo fissato un
termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in
vigore della legge, per la presentazione della domanda di
trasferimento.
Vorremmo concludere questa relazione facendo notare che
ragioni di chiarezza nell'esercizio di funzioni, di
competenze, nonché ragioni di equità, consigliano
l'approvazione di questa proposta di legge per porre fine alla
commistione nell'espletamento delle attività integrative, e
ricordando che nella X legislatura la proposta di legge, che
pure aveva concluso il suo iter in sede referente, non
ebbe dal Governo il necessario assenso al trasferimento in
sede legislativa.
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