Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3759
DDL0266-0002
Progetto di legge Camera n. 266 - testo presentato - (DDL12-266)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C266. TESTIPDL
...C266.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC266 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il problema che affrontiamo con la
  presente proposta di legge considera, più che le persone
  interessate, la necessità di sanare una disfunzione che si è
  determinata nel campo della scuola elementare.
    A partire dal 1971, la trasformazione della scuola
  dell'obbligo e l'affermazione di nuove concezioni
  pedagogico-educative hanno indotto il Parlamento ad approvare
  la legge 24 settembre 1971, n. 820, dando così l'avvio alla
  sperimentazione della scuola a tempo pieno ed alla sua
  successiva attuazione.
    Si è, così, avuta una avocazione allo Stato di attività
  scolastiche che sino a quel momento erano di competenza dei
  comuni.  Il trasferimento, per un complesso di
  intuitive ragioni, è stato graduale, in quanto comportava per
  lo Stato anche l'assunzione di nuovo personale.
    Quasi contemporaneamente, mentre il piano di avocazione
  delle scuole elementari da parte dello Stato muoveva i primi
  passi, il 14 gennaio 1972 veniva emanato il decreto del
  Presidente della Repubblica n. 3, che attribuiva alle regioni
  le competenze relative al diritto allo studio ed
  all'assistenza scolastica.  Da ciò una serie di provvedimenti
  regionali che delegavano questi compiti ai comuni, creando non
  pochi inconvenienti ed anche contrattempi.
    Dal canto suo, lo Stato proseguiva nella sua opera di
  avocazione, con la conseguenza che i comuni ridussero
  progressi
 
                               Pag. 2
 
  vamente, e nel loro complesso, le attività sino ad allora
  svolte specie nel campo delle attività integrative.  Intanto,
  se da un lato i comuni, riducendo le attività integrative,
  accusavano un eccesso di personale progressivamente sempre più
  inutilizzato, d'altro lato lo Stato, per far fronte ai nuovi
  compiti, era costretto ad assumere altro personale.
    Ciò ha creato una situazione di grave difficoltà per il
  personale comunale che, pur svolgendo da anni compiti che ora
  sono dello Stato, si vede attualmente destinato ad altri
  incarichi, mentre il nuovo personale assunto dallo Stato sta
  facendo il tirocinio, proprio in quei settori dove esistono
  persone sperimentate, ma inutilizzate a causa di questa
  divisione fra dipendenti comunali e dipendenti statali.
  Divisione che, se per altre ragioni e motivi nessuno discute,
  nel caso di specie - che abbiamo qui sottolineato - è
  semplicemente assurda.
    Pertanto, con l'articolo 1 della presente proposta di
  legge, prevediamo che il personale addetto alle attività di
  refezione, di ricreazione e di doposcuola, o ad attività
  integrative che sino ad ora ha svolto questa attività alle
  dipendenze dei comuni, sia legittimato a chiedere il
  trasferimento nei ruoli statali degli insegnanti elementari.
  La richiesta di trasferimento può essere fatta a condizione
  che l'interessato sia in possesso del diploma di abilitazione
  magistrale, ed abbia compiuto presso le amministrazioni
  comunali di provenienza un periodo di almeno tre anni di
  servizio e che al momento della presentazione della domanda
  abbia un rapporto di lavoro con un minimo di diciotto ore
  settimanali.
    E' intuitivo il valore della richiesta del diploma di
  abilitazione magistrale, poiché l'interessato deve avere il
  titolo legale per
  essere immesso nei ruoli degli insegnanti elementari, come è
  intuitivo il valore delle altre condizioni richieste in modo
  da immettere nelle varie attività personale già sicuramente
  sperimentato.
    Ovviamente, coloro che vengono trasferiti nei ruoli dello
  Stato, mantengono integri tutti i benefìci ed i vantaggi
  acquisiti presso l'amministrazione comunale di provenienza, ed
  in particolare (articolo 2) avranno diritto all'integrale
  riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, alla
  valutazione di punteggi conseguiti per gli anni di servizio
  prestato alle dipendenze dell'ente locale, nonché degli altri
  titoli valutabili in base alle norme in atto per il personale
  docente statale.
    Analogamente le eventuali posizioni economiche più
  favorevoli di cui gli interessati godevano al momento del
  trasferimento nei ruoli statali, sono conservate quale assegno
  ad personam  (articolo 4), e questo nuovo personale sarà
  inquadrato nei ruoli provinciali degli insegnanti elementari
  delle scuole statali.
    Con l'articolo 2, data la necessità di risolvere
  rapidamente una situazione tanto delicata, abbiamo fissato un
  termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in
  vigore della legge, per la presentazione della domanda di
  trasferimento.
    Vorremmo concludere questa relazione facendo notare che
  ragioni di chiarezza nell'esercizio di funzioni, di
  competenze, nonché ragioni di equità, consigliano
  l'approvazione di questa proposta di legge per porre fine alla
  commistione nell'espletamento delle attività integrative, e
  ricordando che nella X legislatura la proposta di legge, che
  pure aveva concluso il suo  iter  in sede referente, non
  ebbe dal Governo il necessario assenso al trasferimento in
  sede legislativa.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-266 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0266 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=066 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026600 00 FASCIDC=12DDL0266 SORTNAV=0026600 000 00000 ZZDDLC266 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati