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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3766
DDL0267-0002
Progetto di legge Camera n. 267 - testo presentato - (DDL12-267)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C267. TESTIPDL
...C267.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC267 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - All'istituto magistrale è attualmente
  affidato un compito delicato e di particolare rilevanza, che è
  quello di preparare i futuri maestri ad affrontare la loro
  professione con il pieno possesso degli strumenti di
  conoscenza di base e della specifica competenza in merito
  all'evolversi del processo di insegnamento-apprendimento nella
  scuola elementare.
    Al conseguimento dei fini suddetti è indirizzata la
  struttura didattica ed organizzativa dell'istituto, sì da
  offrire agli allievi, una volta conseguita l'abilitazione
  magistrale, la possibilità di utilizzare al massimo conoscenze
  ed esperienze acquisite.
    La proposta di istituzione della cattedra di metodologia e
  didattica negli istituti magistrali trova il suo fondamento
  proprio nel quadro, brevemente delineato, delle
  finalità formative e professionali indicate.  Si tratta, ce ne
  rendiamo conto, di una disciplina la cui esigenza deriva dalla
  necessità di offrire, assieme alle esperienze di tirocinio,
  maggiori possibilità di preparazione professionale, e proprio
  nel momento in cui si richiede all'insegnante elementare un
  grado più elevato di preparazione, sì che egli possa
  affrontare le istanze emergenti anche dall'applicazione delle
  nuove normative.
    A parere dei proponenti le nuove cattedre vanno affidate
  agli attuali docenti di tirocinio dotati di particolare
  esperienza didattica, i quali, peraltro, in rapporto alla
  legge 2 dicembre 1967, n. 1213, potevano ottenere il comando
  solo a condizione che:
        a)  avessero una anzianità di servizio effettivo di
  insegnamento di almeno dieci anni con qualifica di
  "ottimo";
 
                               Pag. 2
 
        b)  fossero in possesso di laurea o diploma di
  vigilanza scolastica;
        c)  prestassero servizio per diciotto ore
  settimanali.
   Nonostante la chiarezza nella richiesta dei requisiti, ed il
  riconoscimento, di fatto, della funzione docente
  dell'insegnante in questione, questi veniva, però, privato dei
  diritti e delle dignità conseguenti al suo  status  di
  fatto.  I "comandati" sono collocati "fuori ruolo" per cinque
  anni, e perdono la titolarità del posto; inoltre, a seguito
  dell'anomalia del loro  status  giuridico, dipendono:
      1) dal direttore didattico per il rapporto di impiego;
      2) dal capo di istituto per gli obblighi di servizio;
      3) dal docente di pedagogia (col quale dovrebbe esservi
  una compresenza per sei ore) per le esercitazioni
  didattiche.
    Al di là degli aspetti squisitamente "burocratici" ciò che
  preme rilevare è la preparazione del docente in questione: una
  preparazione ottenuta non solo attraverso l'apprendimento
  teorico, ma derivata essenzialmente da una pluriennale
  esperienza di insegnamento attivo, attraverso cui egli ha
  offerto, oltre alla illustrazione delle tecniche e dei metodi
  dell'insegnamento primario, la didattica delle materie, l'uso
  dei sussidi didattici, soprattutto il commento critico ai
  programmi della scuola elementare sulla base di riflessioni ed
  indagini nel campo metodologico, pedagogico, psicologico.
    Questo grado, così delineato, di indiscutibili competenze
  fa sì che la figura del nostro "operatore scolastico" si
  inquadri
  anche come "autonomo", sotto il profilo della docenza, anche
  rispetto al docente di pedagogia che è in possesso di
  differenti conoscenze e tecniche di insegnamento.
    Ciò premesso, c'è da rilevare che la legge 30 luglio 1973,
  n. 477, è rimasta inapplicata.  All'articolo 3, primo comma,
  essa, infatti, testualmente recita: "Sarà rivalutata la
  posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei
  vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni
  culturali e professionali già in atto ...".  A distanza di
  molti anni bisogna purtroppo rilevare che lo  status
  giuridico di questi docenti, chiamati a compiti più
  onerosi, non è ancora stato definito, sicché è giusto oggi
  rivendicare per tale personale la immissione nei ruoli
  analoghi di docenti di insegnamenti affini, laddove non sia
  prevista per i medesimi una classe di abilitazione.  La
  rivendicazione è suffragata da un'altra constatazione: la
  circolare ministeriale n. 4 (protocollo n. 27560/FM del 20
  gennaio 1975) chiarisce che gli insegnanti elementari
  "comandati" per il tirocinio, fanno parte del collegio dei
  docenti dell'istituto magistrale, con un implicito
  riconoscimento, dunque, del loro  status.
    Ancora una valutazione sentiamo di dover fare: la materia
  di "esercitazioni didattiche", affidata alle maestre di
  tirocinio comandate presso le scuole magistrali, è definita
  autonoma e, come tale, affidata completamente alla libertà di
  insegnamento degli insegnanti titolari.  Tutto ciò, è evidente,
  denota un iniquo comportamento del Ministero nei confronti di
  categorie affini di lavoratori della scuola, un comportamento
  che non può essere ulteriormente avallato anche in
  considerazione dell'orientamento generale di mettere ordine in
  materia di pubblica istruzione.
 
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