| Onorevoli Colleghi! - All'istituto magistrale è attualmente
affidato un compito delicato e di particolare rilevanza, che è
quello di preparare i futuri maestri ad affrontare la loro
professione con il pieno possesso degli strumenti di
conoscenza di base e della specifica competenza in merito
all'evolversi del processo di insegnamento-apprendimento nella
scuola elementare.
Al conseguimento dei fini suddetti è indirizzata la
struttura didattica ed organizzativa dell'istituto, sì da
offrire agli allievi, una volta conseguita l'abilitazione
magistrale, la possibilità di utilizzare al massimo conoscenze
ed esperienze acquisite.
La proposta di istituzione della cattedra di metodologia e
didattica negli istituti magistrali trova il suo fondamento
proprio nel quadro, brevemente delineato, delle
finalità formative e professionali indicate. Si tratta, ce ne
rendiamo conto, di una disciplina la cui esigenza deriva dalla
necessità di offrire, assieme alle esperienze di tirocinio,
maggiori possibilità di preparazione professionale, e proprio
nel momento in cui si richiede all'insegnante elementare un
grado più elevato di preparazione, sì che egli possa
affrontare le istanze emergenti anche dall'applicazione delle
nuove normative.
A parere dei proponenti le nuove cattedre vanno affidate
agli attuali docenti di tirocinio dotati di particolare
esperienza didattica, i quali, peraltro, in rapporto alla
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, potevano ottenere il comando
solo a condizione che:
a) avessero una anzianità di servizio effettivo di
insegnamento di almeno dieci anni con qualifica di
"ottimo";
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b) fossero in possesso di laurea o diploma di
vigilanza scolastica;
c) prestassero servizio per diciotto ore
settimanali.
Nonostante la chiarezza nella richiesta dei requisiti, ed il
riconoscimento, di fatto, della funzione docente
dell'insegnante in questione, questi veniva, però, privato dei
diritti e delle dignità conseguenti al suo status di
fatto. I "comandati" sono collocati "fuori ruolo" per cinque
anni, e perdono la titolarità del posto; inoltre, a seguito
dell'anomalia del loro status giuridico, dipendono:
1) dal direttore didattico per il rapporto di impiego;
2) dal capo di istituto per gli obblighi di servizio;
3) dal docente di pedagogia (col quale dovrebbe esservi
una compresenza per sei ore) per le esercitazioni
didattiche.
Al di là degli aspetti squisitamente "burocratici" ciò che
preme rilevare è la preparazione del docente in questione: una
preparazione ottenuta non solo attraverso l'apprendimento
teorico, ma derivata essenzialmente da una pluriennale
esperienza di insegnamento attivo, attraverso cui egli ha
offerto, oltre alla illustrazione delle tecniche e dei metodi
dell'insegnamento primario, la didattica delle materie, l'uso
dei sussidi didattici, soprattutto il commento critico ai
programmi della scuola elementare sulla base di riflessioni ed
indagini nel campo metodologico, pedagogico, psicologico.
Questo grado, così delineato, di indiscutibili competenze
fa sì che la figura del nostro "operatore scolastico" si
inquadri
anche come "autonomo", sotto il profilo della docenza, anche
rispetto al docente di pedagogia che è in possesso di
differenti conoscenze e tecniche di insegnamento.
Ciò premesso, c'è da rilevare che la legge 30 luglio 1973,
n. 477, è rimasta inapplicata. All'articolo 3, primo comma,
essa, infatti, testualmente recita: "Sarà rivalutata la
posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei
vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni
culturali e professionali già in atto ...". A distanza di
molti anni bisogna purtroppo rilevare che lo status
giuridico di questi docenti, chiamati a compiti più
onerosi, non è ancora stato definito, sicché è giusto oggi
rivendicare per tale personale la immissione nei ruoli
analoghi di docenti di insegnamenti affini, laddove non sia
prevista per i medesimi una classe di abilitazione. La
rivendicazione è suffragata da un'altra constatazione: la
circolare ministeriale n. 4 (protocollo n. 27560/FM del 20
gennaio 1975) chiarisce che gli insegnanti elementari
"comandati" per il tirocinio, fanno parte del collegio dei
docenti dell'istituto magistrale, con un implicito
riconoscimento, dunque, del loro status.
Ancora una valutazione sentiamo di dover fare: la materia
di "esercitazioni didattiche", affidata alle maestre di
tirocinio comandate presso le scuole magistrali, è definita
autonoma e, come tale, affidata completamente alla libertà di
insegnamento degli insegnanti titolari. Tutto ciò, è evidente,
denota un iniquo comportamento del Ministero nei confronti di
categorie affini di lavoratori della scuola, un comportamento
che non può essere ulteriormente avallato anche in
considerazione dell'orientamento generale di mettere ordine in
materia di pubblica istruzione.
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