| (Campo di applicazione).
1. Il presente decreto disciplina le attività
finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di
energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo.
2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i
residui che:
a) contengano le sostanze di cui all'allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste
dal punto 1.2 del testo allegato
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alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del
13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto;
b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del
testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) provengano da contenitori contrassegnati con i
simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui
al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque
utilizzati per sostanze pericolose.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in
attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed
alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive
comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE
259/93.
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