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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


377
DDL0022-0005
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
                   (Campo di applicazione).
        1.  Il presente decreto disciplina le attività
  finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di
  energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di
  consumo.
      2.  Restano sottoposti al decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
  ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.
      3.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
  presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i
  residui che:
          a)  contengano le sostanze di cui all'allegato I
  al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
  n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste
  dal punto 1.2 del testo allegato
 
                               Pag. 7
 
  alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
  supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 253 del
  13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui
  all'articolo 5 del medesimo decreto;
          b)  originino dai cicli di cui al punto 1.3 del
  testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del
  Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto
  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
          c)  provengano da contenitori contrassegnati con i
  simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui
  al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque
  utilizzati per sostanze pericolose.
      4.  Le disposizioni del presente decreto si applicano in
  attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e
  91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed
  alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive
  comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE
  259/93.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=022 PAGFIN=0007 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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