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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3773
DDL0268-0002
Progetto di legge Camera n. 268 - testo presentato - (DDL12-268)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C268. TESTIPDL
...C268.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC268 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Dopo una sperimentazione, non sempre
  facile è necessario metter ordine, meglio ancora riformare la
  legislazione in materia di dottorato di ricerca, introdotto,
  come si sa, dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed istituito
  con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11
  luglio 1980, n. 382.
    In una serie di riunioni, tenute fra il settembre ed il
  novembre del 1988, i coordinatori del dottorato di ricerca in
  fisica della quasi totalità degli atenei italiani hanno
  espresso una serie di considerazioni derivanti, appunto, dalla
  sperimentazione effettuata, in gran parte condivisibili,
  almeno in linea di principio, nel momento in cui si propongono
  il perseguimento, attraverso una legge specifica, ormai
  improcrastinabile, di almeno tre obiettivi:
      1) garantire regolarità e continuità;
      2) offrire una garanzia di qualità;
      3) adeguare la normativa ad uno  standard
  internazionale, almeno europeo.
    Tutto ciò in considerazione, anche, del fatto che,
  l'università italiana deve essere adeguata alle esigenze di
  interscambio culturale e scientifico derivanti dalla recente
  istituzione dell'Unione europea.
    Nella presente proposta di legge, con l'intento di non
  istituire nuovi organismi che in qualche modo rendano
  burocratico e macchinoso l' iter,  si è preferito affidare
  un ruolo di organizzazione, programmazione e controllo al
  consiglio di dipartimento.  Un elemento di originalità ci pare
  possa essere individuato nella circostanza prevista nel comma
  3 dell'articolo 1: al dottorato di ricerca possono accedere
  sia coloro che sono in possesso di laurea, sia chi abbia
  portato un valido e documentato
 
                               Pag. 2
 
  contributo alla ricerca nel campo scientifico, artistico,
  letterario.  Questo secondo caso sarà valutato attentamente dal
  consiglio di dipartimento.
    Altro elemento di novità è contenuto nel comma 4
  dell'articolo 1 in cui è espressamente prevista una
  valutazione del titolo di dottore di ricerca con punteggio
  specifico per rendere realmente spendibile il titolo nel campo
  della ricerca, pubblica e privata, dei pubblici concorsi in
  genere e della carriera universitaria.  Quanto a quest'ultima
  non si tratta di istituire il sistema dell' ope legis,
  che diversi guasti ha prodotto nel tempo, nelle università
  e nel mondo della scuola più in generale, bensì di creare
  decise premesse per garantire, sotto il profilo culturale e di
  metodologia della ricerca, l'accesso alla carriera
  universitaria, anche attraverso il dottorato di ricerca.
    Quanto alla composizione della commissione per l'ammissione
  al corso, nell'articolo 2 al comma 5 è precisato che essa è
  composta da quattro docenti ordinari e da un associato delle
  discipline previste nel dipartimento nel cui ambito il corso
  stesso è attivato.
    L'intero articolo 3 disciplina la erogazione degli assegni
  di studio e di ricerca
  che sono fissati nella misura pari al trattamento economico
  complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola
  superiore ed annualmente adeguato al costo della vita.  Tutte
  le spese connesse con lo svolgimento dell'attività del
  dottorato possono essere finanziate o con fondi
  dell'università destinati alla ricerca o con fondi di enti di
  ricerca o derivanti da convenzioni di ricerca con terzi o,
  infine, possono essere finanziati con fondi allo scopo
  destinati appositamente dall'università.
    Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello
  previsto per i dipendenti pubblici, ai quali sono equiparati i
  dottorandi.
    Con l'articolo 4 si stabilisce che tipo di attività gli
  iscritti al corso di ricerca debbono svolgere: attività di
  ricerca e di studio, che consenta loro anche di far maturare
  la disposizione all'insegnamento, oltre a consentire di
  approfondire la preparazione scientifica.  E' loro consentita
  la organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli
  studenti.
    E', dunque, all'attenzione degli onorevoli colleghi che
  poniamo la presente proposta di legge, sufficientemente agile,
  riteniamo, e tale da consentire di poter porre ordine in un
  settore dell'università nel quale si avverte, pressante, tale
  necessità.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-268 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0268 TOTPAG=0007 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026800 00 FASCIDC=12DDL0268 SORTNAV=0026800 000 00000 ZZDDLC268 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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