| Onorevoli Colleghi! -- Dopo una sperimentazione, non sempre
facile è necessario metter ordine, meglio ancora riformare la
legislazione in materia di dottorato di ricerca, introdotto,
come si sa, dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed istituito
con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
In una serie di riunioni, tenute fra il settembre ed il
novembre del 1988, i coordinatori del dottorato di ricerca in
fisica della quasi totalità degli atenei italiani hanno
espresso una serie di considerazioni derivanti, appunto, dalla
sperimentazione effettuata, in gran parte condivisibili,
almeno in linea di principio, nel momento in cui si propongono
il perseguimento, attraverso una legge specifica, ormai
improcrastinabile, di almeno tre obiettivi:
1) garantire regolarità e continuità;
2) offrire una garanzia di qualità;
3) adeguare la normativa ad uno standard
internazionale, almeno europeo.
Tutto ciò in considerazione, anche, del fatto che,
l'università italiana deve essere adeguata alle esigenze di
interscambio culturale e scientifico derivanti dalla recente
istituzione dell'Unione europea.
Nella presente proposta di legge, con l'intento di non
istituire nuovi organismi che in qualche modo rendano
burocratico e macchinoso l' iter, si è preferito affidare
un ruolo di organizzazione, programmazione e controllo al
consiglio di dipartimento. Un elemento di originalità ci pare
possa essere individuato nella circostanza prevista nel comma
3 dell'articolo 1: al dottorato di ricerca possono accedere
sia coloro che sono in possesso di laurea, sia chi abbia
portato un valido e documentato
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contributo alla ricerca nel campo scientifico, artistico,
letterario. Questo secondo caso sarà valutato attentamente dal
consiglio di dipartimento.
Altro elemento di novità è contenuto nel comma 4
dell'articolo 1 in cui è espressamente prevista una
valutazione del titolo di dottore di ricerca con punteggio
specifico per rendere realmente spendibile il titolo nel campo
della ricerca, pubblica e privata, dei pubblici concorsi in
genere e della carriera universitaria. Quanto a quest'ultima
non si tratta di istituire il sistema dell' ope legis,
che diversi guasti ha prodotto nel tempo, nelle università
e nel mondo della scuola più in generale, bensì di creare
decise premesse per garantire, sotto il profilo culturale e di
metodologia della ricerca, l'accesso alla carriera
universitaria, anche attraverso il dottorato di ricerca.
Quanto alla composizione della commissione per l'ammissione
al corso, nell'articolo 2 al comma 5 è precisato che essa è
composta da quattro docenti ordinari e da un associato delle
discipline previste nel dipartimento nel cui ambito il corso
stesso è attivato.
L'intero articolo 3 disciplina la erogazione degli assegni
di studio e di ricerca
che sono fissati nella misura pari al trattamento economico
complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola
superiore ed annualmente adeguato al costo della vita. Tutte
le spese connesse con lo svolgimento dell'attività del
dottorato possono essere finanziate o con fondi
dell'università destinati alla ricerca o con fondi di enti di
ricerca o derivanti da convenzioni di ricerca con terzi o,
infine, possono essere finanziati con fondi allo scopo
destinati appositamente dall'università.
Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello
previsto per i dipendenti pubblici, ai quali sono equiparati i
dottorandi.
Con l'articolo 4 si stabilisce che tipo di attività gli
iscritti al corso di ricerca debbono svolgere: attività di
ricerca e di studio, che consenta loro anche di far maturare
la disposizione all'insegnamento, oltre a consentire di
approfondire la preparazione scientifica. E' loro consentita
la organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli
studenti.
E', dunque, all'attenzione degli onorevoli colleghi che
poniamo la presente proposta di legge, sufficientemente agile,
riteniamo, e tale da consentire di poter porre ordine in un
settore dell'università nel quale si avverte, pressante, tale
necessità.
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