| (Dottorato di ricerca).
1. Al termine di appositi corsi successivi alla laurea le
università rilasciano il titolo accademico di dottore di
ricerca.
2. Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il
dipartimento. Il piano di studi per il conseguimento del
dottorato di ricerca è indicato nello statuto delle
università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si
riferisce ed è emanato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere conforme del Consiglio universitario
nazionale.
3. Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca
può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi,
anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido e
documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti. L'ammissione, in
quest'ultimo caso, dev'essere deliberata dal consiglio di
dipartimento.
4. Il titolo di dottore di ricerca è valutabile, con
specifico punteggio, per il profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca, per l'accesso ai concorsi di professore e
ricercatore universitario, per i concorsi nel campo della
ricerca scientifica.
5. Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito
presso un dipartimento da coloro i quali, ammessi a
frequentare un corso di ricerca ai sensi dell'articolo 2,
abbiano svolto l'attività di studio e di ricerca e superato le
prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso. La
prova finale è costituita dalla presentazione e discussione di
una dissertazione scritta o da lavori grafici su un argomento
relativo alle discipline del corso.
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6. La dissertazione di cui al comma 5 deve essere
espressione di un effettivo lavoro di originale ricerca e deve
portare un valido contributo scientifico e culturale al
settore specifico. La discussione avviene davanti ad una
commissione presieduta dal direttore del corso e composta
complessivamente da quattro docenti ordinari e da un
associato, a larga rappresentanza nazionale.
7. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre né
superiore a quattro anni accademici.
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