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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3774
DDL0268-0003
Progetto di legge Camera n. 268 - testo presentato - (DDL12-268)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C268. TESTIPDL
...C268.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC268 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Dottorato di ricerca).
    1.  Al termine di appositi corsi successivi alla laurea le
  università rilasciano il titolo accademico di dottore di
  ricerca.
    2.  Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il
  dipartimento.  Il piano di studi per il conseguimento del
  dottorato di ricerca è indicato nello statuto delle
  università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si
  riferisce ed è emanato con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  previo parere conforme del Consiglio universitario
  nazionale.
    3.  Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca
  può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi,
  anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido e
  documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle
  scienze, delle lettere, delle arti.  L'ammissione, in
  quest'ultimo caso, dev'essere deliberata dal consiglio di
  dipartimento.
    4.  Il titolo di dottore di ricerca è valutabile, con
  specifico punteggio, per il profilo di ricercatore degli enti
  pubblici di ricerca, per l'accesso ai concorsi di professore e
  ricercatore universitario, per i concorsi nel campo della
  ricerca scientifica.
    5.  Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito
  presso un dipartimento da coloro i quali, ammessi a
  frequentare un corso di ricerca ai sensi dell'articolo 2,
  abbiano svolto l'attività di studio e di ricerca e superato le
  prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso.  La
  prova finale è costituita dalla presentazione e discussione di
  una dissertazione scritta o da lavori grafici su un argomento
  relativo alle discipline del corso.
 
                               Pag. 4
 
    6.  La dissertazione di cui al comma 5 deve essere
  espressione di un effettivo lavoro di originale ricerca e deve
  portare un valido contributo scientifico e culturale al
  settore specifico.  La discussione avviene davanti ad una
  commissione presieduta dal direttore del corso e composta
  complessivamente da quattro docenti ordinari e da un
  associato, a larga rappresentanza nazionale.
    7.  Il corso deve avere una durata non inferiore a tre né
  superiore a quattro anni accademici.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-268 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0268 TOTPAG=0007 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=026800 00 FASCIDC=12DDL0268 SORTNAV=0026800 000 00000 ZZDDLC268 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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