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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3775
DDL0268-0004
Progetto di legge Camera n. 268 - testo presentato - (DDL12-268)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C268. TESTIPDL
...C268.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC268 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Ammissione al dottorato di ricerca).
      1.  Il Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
  tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale,
  con proprio decreto fissa annualmente i contingenti di corsi
  da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle
  capacità effettive dell'università richiedente in termini di
  strutture e mezzi finanziari e in considerazione della
  necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.  In
  caso di mancata comunicazione alle università entro il 31
  maggio di ogni anno si devono intendere confermate le
  determinazioni del decreto dell'anno precedente.
    2.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri
  e del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i
  criteri ed i finanziamenti, ivi compresi gli assegni di
  ricerca, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da
  riservare a studenti stranieri.
    3.  L'ammissione al corso di studio e di ricerca si consegue
  attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con
  decreto del rettore, articolato in una prova scritta ed in un
  colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di
  concorso.
    4.  I laureati col massimo dei voti, che da non più di
  cinque anni abbiano conseguito, col massimo dei voti, un
  diploma di perfezionamento rilasciato da una delle
 
                               Pag. 5
 
  scuole di perfezionamento annesse alle facoltà universitarie
  della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare i
  corsi di dottorato.
    5.  La commissione giudicatrice, nominata con decreto del
  rettore, è costituita da quattro docenti ordinari e da un
  associato delle discipline previste nel dipartimento, proposti
  dal consiglio del dipartimento medesimo.  Tale commissione è
  presieduta dal docente ordinario titolare di maggiore
  anzianità di servizio.
    6.  Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in
  materia di rinvio del servizio militare di leva, le
  disposizioni di cui alla lettera  e)  dell'articolo 19
  della legge 31 maggio 1975, n. 191.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-268 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0268 TOTPAG=0007 TOTDOC=0006 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=011 PAGFIN=0005 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=026800 00 FASCIDC=12DDL0268 SORTNAV=0026800 000 00000 ZZDDLC268 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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