| (Ammissione al dottorato di ricerca).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale,
con proprio decreto fissa annualmente i contingenti di corsi
da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle
capacità effettive dell'università richiedente in termini di
strutture e mezzi finanziari e in considerazione della
necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud. In
caso di mancata comunicazione alle università entro il 31
maggio di ogni anno si devono intendere confermate le
determinazioni del decreto dell'anno precedente.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i
criteri ed i finanziamenti, ivi compresi gli assegni di
ricerca, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da
riservare a studenti stranieri.
3. L'ammissione al corso di studio e di ricerca si consegue
attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con
decreto del rettore, articolato in una prova scritta ed in un
colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di
concorso.
4. I laureati col massimo dei voti, che da non più di
cinque anni abbiano conseguito, col massimo dei voti, un
diploma di perfezionamento rilasciato da una delle
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scuole di perfezionamento annesse alle facoltà universitarie
della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare i
corsi di dottorato.
5. La commissione giudicatrice, nominata con decreto del
rettore, è costituita da quattro docenti ordinari e da un
associato delle discipline previste nel dipartimento, proposti
dal consiglio del dipartimento medesimo. Tale commissione è
presieduta dal docente ordinario titolare di maggiore
anzianità di servizio.
6. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in
materia di rinvio del servizio militare di leva, le
disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 19
della legge 31 maggio 1975, n. 191.
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