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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3776
DDL0268-0005
Progetto di legge Camera n. 268 - testo presentato - (DDL12-268)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C268. TESTIPDL
...C268.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC268 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Assegno di studio e di ricerca).
      1.  Ai vincitori del concorso di cui al comma 3
  dell'articolo 2 spetta, a carico del bilancio dell'università
  richiedente, un assegno mensile pari al trattamento economico
  complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola
  superiore.
    2.  Per i periodi di attività all'estero l'importo
  dell'assegno di studio è aumentato del 50 per cento.
    3.  La misura minima dell'assegno di studio e di ricerca è
  annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita con
  decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
    4.  Le spese comunque connesse con lo svolgimento
  dell'attività del dottorando sono autorizzate dal direttore
  del dipartimento e possono essere finanziate su fondi di
  ricerca dell'università o di enti di ricerca o derivanti da
  convenzioni di ricerca con terzi o da fondi allo scopo
  appositamente destinati nel bilancio delle università.
    5.  Perdono il diritto all'assegno di studio e di ricerca
  per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di
  ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico
 
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  non abbiano sostenuto con esito positivo gli esami
  prescritti per ogni singolo anno del corso.
    6.  A coloro che, dopo il previsto quadriennio, conseguono
  il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato, a
  domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15
  per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento
  riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente
  presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo.
  Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso altre
  università e centri di ricerca, pubblici e privati, italiani,
  stranieri ed internazionali, riconosciuti validi dal consiglio
  di dipartimento.  In tal caso l'assegno mensile viene
  maggiorato del 50 per cento.  La proroga del diritto
  all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello
  scadere del quadriennio o del successivo biennio,
  l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una
  università.
    7.  Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso
  trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i
  dipendenti pubblici ai quali sono economicamente
  equiparati.
    8.  L'impegno dei professori universitari nei corsi di
  dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri
  istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del
  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
  382.
    9.  Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,
  ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai
  ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche
  presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante
  riscatto, una anzianità pari alla durata del corso di
  dottorato.  Per tale riconoscimento si applicano le norme di
  cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul
  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle
  disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1^ ottobre
  1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  novembre 1982,
 
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  n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle
  prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
  militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
    10.  Per gli assegni di ricerca si applicano le disposizioni
  in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della
  legge 13 agosto 1984, n. 476.
 
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