| (Assegno di studio e di ricerca).
1. Ai vincitori del concorso di cui al comma 3
dell'articolo 2 spetta, a carico del bilancio dell'università
richiedente, un assegno mensile pari al trattamento economico
complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola
superiore.
2. Per i periodi di attività all'estero l'importo
dell'assegno di studio è aumentato del 50 per cento.
3. La misura minima dell'assegno di studio e di ricerca è
annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Le spese comunque connesse con lo svolgimento
dell'attività del dottorando sono autorizzate dal direttore
del dipartimento e possono essere finanziate su fondi di
ricerca dell'università o di enti di ricerca o derivanti da
convenzioni di ricerca con terzi o da fondi allo scopo
appositamente destinati nel bilancio delle università.
5. Perdono il diritto all'assegno di studio e di ricerca
per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di
ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico
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non abbiano sostenuto con esito positivo gli esami
prescritti per ogni singolo anno del corso.
6. A coloro che, dopo il previsto quadriennio, conseguono
il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato, a
domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15
per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento
riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente
presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo.
Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso altre
università e centri di ricerca, pubblici e privati, italiani,
stranieri ed internazionali, riconosciuti validi dal consiglio
di dipartimento. In tal caso l'assegno mensile viene
maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto
all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello
scadere del quadriennio o del successivo biennio,
l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una
università.
7. Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso
trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i
dipendenti pubblici ai quali sono economicamente
equiparati.
8. L'impegno dei professori universitari nei corsi di
dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri
istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
9. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,
ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai
ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche
presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante
riscatto, una anzianità pari alla durata del corso di
dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di
cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle
disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1^ ottobre
1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982,
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n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
10. Per gli assegni di ricerca si applicano le disposizioni
in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
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