| (Attività degli iscritti
ai corsi di ricerca).
1. Gli iscritti ai corsi di ricerca svolgono attività di
studio e di ricerca al fine di approfondire la loro
preparazione scientifica e di far maturare le loro
disposizioni all'insegnamento. In tale ambito essi possono
collaborare con i docenti nella organizzazione di seminari e
di esercitazioni per gli studenti dei corsi di laurea o di
diploma ma non possono sostituire i docenti nello svolgimento
dei corsi e nelle operazioni di esame.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono essere
impegnati in attività didattiche, né possono svolgere attività
professionale o di consulenza retribuita.
3. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di
ricerca presentano una particolareggiata relazione
sull'attività e le ricerche svolte al consiglio di
dipartimento, che ne cura la conservazione, previa valutazione
dell'assiduità e dell'operosità, nonché della valenza
scientifica della ricerca. Il consiglio di dipartimento può in
ogni caso proporre al rettore, sulla base delle valutazioni
effettuate, l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato di ricerca.
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