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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3779
DDL0269-0002
Progetto di legge Camera n. 269 - testo presentato - (DDL12-269)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C269. TESTIPDL
...C269.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC269 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della
  docenza universitaria, all'articolo 5, come modificato
  dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, veniva
  incontro ad una aspirazione, più che legittima, di docenti che
  si erano resi benemeriti nei confronti della istituzione
  universitaria e che avevano consentito la continuità di
  insegnamenti fondamentali soprattutto nel decennio in cui
  erano mancati i concorsi universitari nell'attesa del riordino
  della docenza.
    Senonché, a distanza di anni dalla modifica apportata
  all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  382 del 1980, la norma ha prodotto i suoi effetti solo per una
  esigua minoranza degli
  interessati: infatti i concorsi non hanno avuto la cadenza
  biennale imposta dalla legge e il numero delle cattedre messe
  a disposizione si è dimostrato largamente insufficiente per
  offrire agli interessati la possibilità di partecipare al
  concorso.
    Frattanto per parecchi professori è giunta l'età del
  pensionamento: costoro sono andati in quiescenza senza poter
  usufruire del beneficio.
    Proprio per gli aspetti legati all'età, più di qualcuno,
  avendo partecipato al concorso ed essendo risultato vincitore,
  si è visto rifiutata la cattedra perché nel frattempo aveva
  raggiunto l'età del pensionamento.
    Gli altri, intanto, da novennalisti sono diventati
  ventennalisti o quasi e continuano ad esercitare la loro
  funzione con
 
                               Pag. 2
 
  decoro e con soddisfazione dell'università in cui operano.
    D'altra parte, se rimane invariato l'articolo 5 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, così come
  modificato, non è prevedibile quando gli ultimi interessati
  potranno vedere assegnata la cattedra alla loro facoltà:
  certamente ciò potrà avvenire quando la maggior parte non ne
  potrà più usufruire.
    Perciò è necessario modificare la norma stessa in maniera
  da consentire, subito,
  a tutti e in una sola volta, l'esercizio della facoltà che la
  legge oggi dilaziona in maniera inaccettabile nel tempo.
    Lo strumento, quanto alla forma, può essere identificato
  nel concorso riservato.  Nella sostanza, tuttavia, non si
  tratta né di una sanatoria né di una norma che pregiudica il
  funzionamento di un meccanismo già operante per legge.
    La norma che si propone è, pertanto, solo un atto
  riparatore, per di più gravemente tardivo.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-269 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0269 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=026900 00 FASCIDC=12DDL0269 SORTNAV=0026900 000 00000 ZZDDLC269 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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