| Onorevoli Colleghi! -- Il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della
docenza universitaria, all'articolo 5, come modificato
dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, veniva
incontro ad una aspirazione, più che legittima, di docenti che
si erano resi benemeriti nei confronti della istituzione
universitaria e che avevano consentito la continuità di
insegnamenti fondamentali soprattutto nel decennio in cui
erano mancati i concorsi universitari nell'attesa del riordino
della docenza.
Senonché, a distanza di anni dalla modifica apportata
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980, la norma ha prodotto i suoi effetti solo per una
esigua minoranza degli
interessati: infatti i concorsi non hanno avuto la cadenza
biennale imposta dalla legge e il numero delle cattedre messe
a disposizione si è dimostrato largamente insufficiente per
offrire agli interessati la possibilità di partecipare al
concorso.
Frattanto per parecchi professori è giunta l'età del
pensionamento: costoro sono andati in quiescenza senza poter
usufruire del beneficio.
Proprio per gli aspetti legati all'età, più di qualcuno,
avendo partecipato al concorso ed essendo risultato vincitore,
si è visto rifiutata la cattedra perché nel frattempo aveva
raggiunto l'età del pensionamento.
Gli altri, intanto, da novennalisti sono diventati
ventennalisti o quasi e continuano ad esercitare la loro
funzione con
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decoro e con soddisfazione dell'università in cui operano.
D'altra parte, se rimane invariato l'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, così come
modificato, non è prevedibile quando gli ultimi interessati
potranno vedere assegnata la cattedra alla loro facoltà:
certamente ciò potrà avvenire quando la maggior parte non ne
potrà più usufruire.
Perciò è necessario modificare la norma stessa in maniera
da consentire, subito,
a tutti e in una sola volta, l'esercizio della facoltà che la
legge oggi dilaziona in maniera inaccettabile nel tempo.
Lo strumento, quanto alla forma, può essere identificato
nel concorso riservato. Nella sostanza, tuttavia, non si
tratta né di una sanatoria né di una norma che pregiudica il
funzionamento di un meccanismo già operante per legge.
La norma che si propone è, pertanto, solo un atto
riparatore, per di più gravemente tardivo.
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