| (Esclusioni).
1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo
in un processo produttivo sono considerate parte integrante
della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento
dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo
stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6,
comma 4, e 9, comma 1.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai residui di origine vegetale e animale destinati al
riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere
igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la
materia. Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto
l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio
dell'agricoltura. I residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi
cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione possono essere destinati alle strutture di
ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14
agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni.
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto i materiali quotati con precise specifiche
merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei
capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati
al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i
semilavorati non costituenti residui di produzione e di
consumo.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio
dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al
Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali
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quotati di cui al comma 3 con le informazioni relative alle
rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta
giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede,
con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali
quotati che, in relazione alle loro precise specifiche
merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad
essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa;
decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco
nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio dei
capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e
mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative
specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad
integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4,
individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si
applica l'esclusione stessa.
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