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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


378
DDL0022-0006
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
                        (Esclusioni).
        1.  Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo
  in un processo produttivo sono considerate parte integrante
  della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento
  dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo
  stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6,
  comma 4, e 9, comma 1.
      2.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano
  ai residui di origine vegetale e animale destinati al
  riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere
  igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la
  materia.  Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto
  l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio
  dell'agricoltura.  I residui e le eccedenze derivanti dalle
  preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi
  cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di
  somministrazione possono essere destinati alle strutture di
  ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14
  agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni.
      3.  Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
  presente decreto i materiali quotati con precise specifiche
  merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
  ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei
  capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati
  al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i
  semilavorati non costituenti residui di produzione e di
  consumo.
      4.  Entro il termine di trenta giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio
  dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al
  Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali
 
                               Pag. 8
 
  quotati di cui al comma 3 con le informazioni relative alle
  rispettive specifiche merceologiche.  Nei successivi sessanta
  giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede,
  con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali
  quotati che, in relazione alle loro precise specifiche
  merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad
  essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
  e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa;
  decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei
  Ministri.
      5.  Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco
  nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio dei
  capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31
  dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e
  mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative
  specifiche merceologiche.  Entro i successivi sessanta giorni
  il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad
  integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4,
  individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo
  di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si
  applica l'esclusione stessa.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=022 PAGFIN=0008 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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