| 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica indice, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un concorso a cattedra
di professore universitario di prima fascia riservato ai
professori associati che abbiano maturato nove anni di
insegnamento, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato
dall'articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. Ai fini del concorso di cui al comma 1, è assegnato alle
singole facoltà un numero di cattedre di prima fascia pari al
numero delle richieste presentate dagli aventi diritto.
3. Per i destinatari della presente legge i limiti di età
sono fissati al 1^ novembre successivo al compimento del
settantesimo anno di età per il collocamento fuori ruolo e al
compimento del settantacinquesimo anno per il
pensionamento.
4. I professori di seconda fascia confermati che accedono
alla cattedra di prima fascia sono esonerati dal periodo di
straordinariato.
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