| Onorevoli Colleghi! -- Tenendo conto che le
trasmissioni radiotelevisive costituiscono un pubblico
servizio soprattutto per il loro contenuto sociale, i Governi
che si sono succeduti nel tempo sono più volte intervenuti
legislativamente per esonerare dal canone determinate
categorie di cittadini.
Così sono stati esentati dal pagamento del canone, ai sensi
dell'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, gli
ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno
dei militari delle Forze armate, nonché gli enti che
corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la
radiofonia. Poi, con la
legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è stata stabilita l'esenzione
dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo
per le scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali,
esenzione che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo
1968, n. 444, è stata estesa, in virtù della circolare n.
351/80 del Ministro della pubblica istruzione, alle scuole
materne statali.
La legge 28 dicembre 1989, n. 421, integrando il testo
dell'articolo 1 della citata legge n. 1571 del 1951, ha esteso
tale beneficio alle scuole materne non statali autorizzate,
nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche
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territoriali ed alle scuole d'istruzione
secondaria ed artistica legalmente riconosciute.
Mantenendoci nel solco di questo orientamento, proponiamo
con la presente proposta di legge di estendere il beneficio
alle persone anziane con più di 65 anni di età, che siano
titolari della sola pensione sociale, e che vivono da sole.
Inoltre, proponiamo l'esonero per coloro che
indipendentemente dall'età e dal
nucleo familiare risiedano nell'isolamento delle comunità
montane, e siano titolari della pensione minima erogata
dall'INPS o di un reddito fondiario inferiore a 360.000 lire
annue.
Tenendo conto della specifica finalità di questa proposta
di legge siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare
la loro approvazione.
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