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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3782
DDL0270-0002
Progetto di legge Camera n. 270 - testo presentato - (DDL12-270)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C270. TESTIPDL
...C270.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC270 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Tenendo conto che le
  trasmissioni radiotelevisive costituiscono un pubblico
  servizio soprattutto per il loro contenuto sociale, i Governi
  che si sono succeduti nel tempo sono più volte intervenuti
  legislativamente per esonerare dal canone determinate
  categorie di cittadini.
    Così sono stati esentati dal pagamento del canone, ai sensi
  dell'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
  246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, gli
  ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno
  dei militari delle Forze armate, nonché gli enti che
  corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la
  radiofonia.  Poi, con la
  legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è stata stabilita l'esenzione
  dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo
  per le scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali,
  esenzione che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo
  1968, n. 444, è stata estesa, in virtù della circolare n.
  351/80 del Ministro della pubblica istruzione, alle scuole
  materne statali.
    La legge 28 dicembre 1989, n. 421, integrando il testo
  dell'articolo 1 della citata legge n. 1571 del 1951, ha esteso
  tale beneficio alle scuole materne non statali autorizzate,
  nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche
 
                               Pag. 2
 
  territoriali ed alle scuole d'istruzione
  secondaria ed artistica legalmente riconosciute.
    Mantenendoci nel solco di questo orientamento, proponiamo
  con la presente proposta di legge di estendere il beneficio
  alle persone anziane con più di 65 anni di età, che siano
  titolari della sola pensione sociale, e che vivono da sole.
    Inoltre, proponiamo l'esonero per coloro che
  indipendentemente dall'età e dal
  nucleo familiare risiedano nell'isolamento delle comunità
  montane, e siano titolari della pensione minima erogata
  dall'INPS o di un reddito fondiario inferiore a 360.000 lire
  annue.
    Tenendo conto della specifica finalità di questa proposta
  di legge siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare
  la loro approvazione.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-270 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0270 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=027000 00 FASCIDC=12DDL0270 SORTNAV=0027000 000 00000 ZZDDLC270 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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