| Onorevoli Colleghi! -- Com'è noto, i segretari generali
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono funzionari dello Stato che rivestono la
qualifica di dirigenti superiori, prevista dal quadro L della
tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
A tale qualifica si perviene mediante concorsi per titoli
(articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, come
riportato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) ai quali possono
partecipare:
a) gli impiegati della carriera direttiva dei ruoli
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con qualifica non inferiore a capo servizio;
b) gli impiegati del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a
primo dirigente.
In considerazione dei servizi pregressi, svolti sia presso
le predette camere di commercio, che presso l'amministrazione
dello Stato (servizi che sono essenziali ai fini della nomina
a dirigente superiore), detti segretari generali,
indipendentemente dalla loro provenienza, hanno sempre avuto,
in passato, uguale trattamento economico.
Dopo l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1985, n. 72,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
gennaio 1985, n. 2, per incompletezza dell'articolo 3- bis
del suddetto decreto, quelli fra loro
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che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1982
(decorrenza dell'adeguamento provvisorio del trattamento
economico dei dirigenti statali) hanno un trattamento
economico (e conseguentemente anche pensionistico) diverso, a
seconda che provengano dai ruoli statali o da quelli camerali.
Per i provenienti dai ruoli camerali, infatti, ai fini del
trattamento in questione, sono valutati soltanto i servizi
pregressi prestati nella carriera direttiva camerale, mentre
per i provenienti dai ruoli statali, vengono valutati i
servizi comunque resi allo Stato, e cioè, anche quelli diversi
dai servizi prestati in carriera direttiva.
Tale disparità di trattamento non è giustificata da alcuna
ragione, come viene evidenziato qui di seguito:
1) con l'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1982, n. 869, fu disposta la rideterminazione degli stipendi
dei dirigenti civili delle amministrazioni dello Stato, in
base ai servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva ed
a quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a
quella rivestita, sulla base degli anni di effettivo servizio
di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31
dicembre 1982.
L'ultimo comma di detto articolo prevede che, per i
dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro
L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i servizi prestati
nella carriera direttiva camerale vengano valutati con le
stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio
reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
Successivamente, in fase di conversione del decreto-legge
11 gennaio 1985, n. 2, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
1985, n. 72, recante: "Adeguamento provvisorio del trattamento
economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi
collegato", fu aggiunto l'articolo 3- bis con il quale si
dispose che, per i dirigenti civili, si dovevano valutare, dal
1^ gennaio 1983, "i servizi comunque resi allo Stato
anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva
(...) agli effetti previsti dall'articolo 2 del decretolegge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate
all'articolo 3 del predetto decretolegge 27 settembre 1982, n.
681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre
1982, n. 869";
2) in detta sede, però, sfuggì di precisare che, per i
dirigenti superiori di cui al quadro L della tabella XIV
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (e cioè per i segretari generali delle camere di
commercio), dovevano essere valutati i servizi comunque resi
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in analogia a quanto in precedenza era stato
disposto per la valutazione del servizio prestato alle camere
medesime nel ruolo della carriera direttiva (ultimo comma
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del 1982).
Si è trattato certamente di una involontaria omissione,
che, però, ha determinato una disparità di trattamento fra
colleghi appartenenti allo stesso ruolo, a seconda che essi
provengano dai ruoli statali o dai ruoli camerali.
Per ristabilire la parificazione di trattamento fra dette
categorie è necessario sancire, con apposita norma
interpretativa, la valutazione dei servizi comunque prestati
presso le camere di commercio anteriormente alla nomina in
ruolo nella carriera direttiva.
Non sussiste, infatti, alcuna ragione che possa legittimare
la grave disparità di trattamento che si è concretata a danno
dei segretari generali delle camere di commercio provenienti
dai ruoli camerali, rispetto a quelli provenienti dai ruoli
statali.
Invero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del regio
decreto 5 aprile 1943, n. 503, il servizio di ruolo e non di
ruolo prestato alle camere di commercio è stato sempre
valutato, a tutti gli effetti, come reso allo Stato, per quei
dipendenti camerali che finora sono transitati per concorso
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nei seguenti ruoli statali degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203:
Ruolo dei "capi ragionieri";
Ruolo dei "capi uffici statistica";
Ruolo dei "direttori e sostituti direttori".
Quest'ultimo, poi, è stato sostituito dal ruolo degli
"ispettori e dei direttori" (tabella C annessa alla legge 23
febbraio 1968, n. 125).
Sarebbe, dunque, ingiusto e gravemente discriminante non
valutare, anche per i segretari generali delle camere di
commercio, tutto il servizio reso a detti enti, ma soltanto
quello prestato nel ruolo della carriera direttiva.
Trattasi, in sostanza, di progressione di carriera e,
quindi, non può esservi soluzione di continuità fra servizio
reso alle camere di commercio e servizio reso nell'attuale
ruolo statale di appartenenza.
Quanto sopra, oltre a trovare convalida legislativa (ultimo
comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del
1982) per quanto riguarda il servizio di ruolo nella carriera
direttiva camerale, è stato confermato anche dalla VI sezione
del Consiglio di Stato, con decisione 24 febbraio 1981, n. 83.
In questa decisione (che richiama sia la precedente del 13
luglio 1976,
n. 301, per quanto attiene al rapporto organico intercorrente
tra i segretari generali e le camere di commercio, sia la
decisione della Corte dei conti - sezione di controllo 21
marzo 1974, n. 556) è stato affermato il principio che "la
qualifica dirigenziale statale inerente alla posizione di
segretario generale, istituita nel sistema in vigore, quale
mezzo di raccordo e di controllo sull'amministrazione di tali
enti da parte dell'amministrazione centrale, non implica la
costituzione di un rapporto di impiego differente da quello
precedentemente instaurato. Esso ne costituisce, al contrario,
continuazione ad ogni effetto di anzianità e di posizioni
quesite".
Ove non si accedesse a tale valutazione, si instaurerebbe
una sperequazione a danno dei suddetti segretari generali
provenienti dai ruoli camerali, con la conseguenza che
sorgerebbero perplessità circa la legittimità costituzionale
della normativa che li riguarda.
L'integrazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72,
indispensabile per ovviare alla evidenziata disparità e
affinché simili sperequazioni non abbiano a verificarsi per
l'avvenire, potrebbe essere formulata come nel testo in
esame.
Va precisato che l'onere relativo non va a carico del
bilancio dello Stato, bensì delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (articolo 1 della legge
25 luglio 1971, n. 557).
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