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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3785
DDL0271-0002
Progetto di legge Camera n. 271 - testo presentato - (DDL12-271)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C271. TESTIPDL
...C271.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC271 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Com'è noto, i segretari generali
  delle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura sono funzionari dello Stato che rivestono la
  qualifica di dirigenti superiori, prevista dal quadro L della
  tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della
  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
    A tale qualifica si perviene mediante concorsi per titoli
  (articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, come
  riportato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) ai quali possono
  partecipare:
      a)  gli impiegati della carriera direttiva dei ruoli
  delle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, con qualifica non inferiore a capo servizio;
      b)  gli impiegati del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a
  primo dirigente.
    In considerazione dei servizi pregressi, svolti sia presso
  le predette camere di commercio, che presso l'amministrazione
  dello Stato (servizi che sono essenziali ai fini della nomina
  a dirigente superiore), detti segretari generali,
  indipendentemente dalla loro provenienza, hanno sempre avuto,
  in passato, uguale trattamento economico.
    Dopo l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1985, n. 72,
  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
  gennaio 1985, n. 2, per incompletezza dell'articolo 3- bis
  del suddetto decreto, quelli fra loro
 
                               Pag. 2
 
  che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1982
  (decorrenza dell'adeguamento provvisorio del trattamento
  economico dei dirigenti statali) hanno un trattamento
  economico (e conseguentemente anche pensionistico) diverso, a
  seconda che provengano dai ruoli statali o da quelli camerali.
  Per i provenienti dai ruoli camerali, infatti, ai fini del
  trattamento in questione, sono valutati soltanto i servizi
  pregressi prestati nella carriera direttiva camerale, mentre
  per i provenienti dai ruoli statali, vengono valutati i
  servizi comunque resi allo Stato, e cioè, anche quelli diversi
  dai servizi prestati in carriera direttiva.
    Tale disparità di trattamento non è giustificata da alcuna
  ragione, come viene evidenziato qui di seguito:
      1) con l'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982,
  n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
  1982, n. 869, fu disposta la rideterminazione degli stipendi
  dei dirigenti civili delle amministrazioni dello Stato, in
  base ai servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva ed
  a quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a
  quella rivestita, sulla base degli anni di effettivo servizio
  di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31
  dicembre 1982.
    L'ultimo comma di detto articolo prevede che, per i
  dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro
  L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente
  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i servizi prestati
  nella carriera direttiva camerale vengano valutati con le
  stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio
  reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
    Successivamente, in fase di conversione del decreto-legge
  11 gennaio 1985, n. 2, con modificazioni, dalla legge 8 marzo
  1985, n. 72, recante: "Adeguamento provvisorio del trattamento
  economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
  anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi
  collegato", fu aggiunto l'articolo 3- bis  con il quale si
  dispose che, per i dirigenti civili, si dovevano valutare, dal
  1^ gennaio 1983, "i servizi comunque resi allo Stato
  anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva
  (...) agli effetti previsti dall'articolo 2 del decretolegge
  27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate
  all'articolo 3 del predetto decretolegge 27 settembre 1982, n.
  681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre
  1982, n. 869";
      2) in detta sede, però, sfuggì di precisare che, per i
  dirigenti superiori di cui al quadro L della tabella XIV
  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
  1972, n. 748 (e cioè per i segretari generali delle camere di
  commercio), dovevano essere valutati i servizi comunque resi
  alle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, in analogia a quanto in precedenza era stato
  disposto per la valutazione del servizio prestato alle camere
  medesime nel ruolo della carriera direttiva (ultimo comma
  dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del 1982).
    Si è trattato certamente di una involontaria omissione,
  che, però, ha determinato una disparità di trattamento fra
  colleghi appartenenti allo stesso ruolo, a seconda che essi
  provengano dai ruoli statali o dai ruoli camerali.
    Per ristabilire la parificazione di trattamento fra dette
  categorie è necessario sancire, con apposita norma
  interpretativa, la valutazione dei servizi comunque prestati
  presso le camere di commercio anteriormente alla nomina in
  ruolo nella carriera direttiva.
    Non sussiste, infatti, alcuna ragione che possa legittimare
  la grave disparità di trattamento che si è concretata a danno
  dei segretari generali delle camere di commercio provenienti
  dai ruoli camerali, rispetto a quelli provenienti dai ruoli
  statali.
    Invero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del regio
  decreto 5 aprile 1943, n. 503, il servizio di ruolo e non di
  ruolo prestato alle camere di commercio è stato sempre
  valutato, a tutti gli effetti, come reso allo Stato, per quei
  dipendenti camerali che finora sono transitati per concorso
 
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  nei seguenti ruoli statali degli uffici provinciali
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
  regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203:
      Ruolo dei "capi ragionieri";
      Ruolo dei "capi uffici statistica";
      Ruolo dei "direttori e sostituti direttori".
    Quest'ultimo, poi, è stato sostituito dal ruolo degli
  "ispettori e dei direttori" (tabella C annessa alla legge 23
  febbraio 1968, n. 125).
    Sarebbe, dunque, ingiusto e gravemente discriminante non
  valutare, anche per i segretari generali delle camere di
  commercio, tutto il servizio reso a detti enti, ma soltanto
  quello prestato nel ruolo della carriera direttiva.
    Trattasi, in sostanza, di progressione di carriera e,
  quindi, non può esservi soluzione di continuità fra servizio
  reso alle camere di commercio e servizio reso nell'attuale
  ruolo statale di appartenenza.
    Quanto sopra, oltre a trovare convalida legislativa (ultimo
  comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del
  1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del
  1982) per quanto riguarda il servizio di ruolo nella carriera
  direttiva camerale, è stato confermato anche dalla VI sezione
  del Consiglio di Stato, con decisione 24 febbraio 1981, n. 83.
  In questa decisione (che richiama sia la precedente del 13
  luglio 1976,
  n. 301, per quanto attiene al rapporto organico intercorrente
  tra i segretari generali e le camere di commercio, sia la
  decisione della Corte dei conti - sezione di controllo 21
  marzo 1974, n. 556) è stato affermato il principio che "la
  qualifica dirigenziale statale inerente alla posizione di
  segretario generale, istituita nel sistema in vigore, quale
  mezzo di raccordo e di controllo sull'amministrazione di tali
  enti da parte dell'amministrazione centrale, non implica la
  costituzione di un rapporto di impiego differente da quello
  precedentemente instaurato.  Esso ne costituisce, al contrario,
  continuazione ad ogni effetto di anzianità e di posizioni
  quesite".
    Ove non si accedesse a tale valutazione, si instaurerebbe
  una sperequazione a danno dei suddetti segretari generali
  provenienti dai ruoli camerali, con la conseguenza che
  sorgerebbero perplessità circa la legittimità costituzionale
  della normativa che li riguarda.
    L'integrazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
  convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72,
  indispensabile per ovviare alla evidenziata disparità e
  affinché simili sperequazioni non abbiano a verificarsi per
  l'avvenire, potrebbe essere formulata come nel testo in
  esame.
    Va precisato che l'onere relativo non va a carico del
  bilancio dello Stato, bensì delle camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura (articolo 1 della legge
  25 luglio 1971, n. 557).
 
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