| 1. I benefìci previsti dall'articolo 3- bis del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, si applicano
anche ai dirigenti superiori per i servizi delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al
quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, valutando
i servizi comunque resi alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura con le stesse modalità stabilite per
i servizi comunque resi alle dipendenze dello Stato.
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