| Onorevoli Colleghi! -- La legge 14 agosto 1967, n. 800, ha
disposto il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle
attività musicali istituendo, all'articolo 13, il consiglio di
amministrazione di tali enti.
La legge citata è stata più volte modificata e sono stati
apportati emendamenti ed integrazioni, al fine di renderla
maggiormente rispondente alle esigenze tecnico-sociali, in
costante evoluzione.
Tuttavia - sebbene rilevato, e giustamente, da più parti -
la composizione del consiglio di amministrazione è rimasta
ancora carente, in quanto fra le persone che ne devono far
parte, non è prevista la partecipazione di alcun "artista
lirico".
Ora, in base alle finalità ed ai compiti di questo organo,
indicati dall'articolo 14 della stessa legge, la presenza
degli "artisti
lirici" appare una necessità tecnica, oltreché - per la
categoria interessata - un diritto a pieno titolo, in quanto
espressione d'una specifica professionalità, e con una
competenza tale da garantire costante e meditato apporto sia
nella scelta dei programmi sia nella riuscita e nel successo
degli stessi.
La presente proposta di legge si prefigge quindi di colmare
una lacuna, sicuramente non determinata da una precisa
volontà, ma che, pur tuttavia, ha sinora tenuto lontano dai
consigli di amministrazione i rappresentanti di una delle più
importanti categorie, nonché dei maggiori protagonisti di
quello stesso mondo lirico che il consiglio è chiamato ad
amministrare.
Siamo certi che il Parlamento vorrà dare la sua
approvazione alla presente proposta.
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