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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3792
DDL0273-0002
Progetto di legge Camera n. 273 - testo presentato - (DDL12-273)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C273. TESTIPDL
...C273.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC273 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge sottoposta alla
  vostra attenzione è volta a sanare una condizione di iniquità
  venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico laureato a
  causa, soprattutto, di carenza legislativa.  Nessuna
  disciplina, infatti, ha precisato le mansioni del personale
  stesso all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre
  1961, n. 1255, istitutiva del ruolo; ne è conseguito che,
  essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di
  studio richiesto per gli assistenti, i tecnici laureati, di
  fatto, abbiano svolto le stesse mansioni.
    In verità, nel tempo, molte proposte e disegni di legge
  sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno di
  legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura
  approvato dal Senato in data 27 gennaio 1983 e poi decaduto
  per lo scioglimento delle Camere.  Se da ciò si può evincere
  chiaramente, a noi pare, la volontà politica di intervenire,
  si deve tuttavia registrare che ad oggi nessun provvedimento è
  intervenuto e la situazione è divenuta ancor più grave, in
  considerazione dell'esito di alcuni concorsi per professori
  associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi
  sono stati sollevati e non ancora dissipati.
    A sostegno della nostra tesi vanno ricordati alcuni
  eventi:
        a)  con l'entrata in vigore del decretolegge 1^
  ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 30 novembre
 
                               Pag. 2
 
  1973, n. 766, il ruolo degli assistenti universitari si è
  trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data,
  soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati
  come assistenti i tecnici laureati.  L'articolo 7 della citata
  legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari
  possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei tecnici
  laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa essere
  applicata reciprocamente, tenuto conto anche del fatto che i
  tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo concorso
  svolto con gli stessi criteri messi in atto per quello degli
  assistenti;
        b)  il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari
  riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici laureati e
  precisamente quella parte di essi per la quale è stata
  ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica
  svolta e risultante, dunque, dagli atti delle singole facoltà.
  Nessun paventato "svuotamento" della categoria, allora, né
  alterazioni nella vita degli istituti, giacché gli eventuali
  aventi diritto hanno di fatto svolto mansioni proprie dei
  docenti;
        c)  l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo
  degli assistenti non avverrebbe  ope legis,  ma in virtù
  della dichiarazione della facoltà in merito alla attività
  didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile
  per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore
  associato); essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del
  lavoro svolto, e ciò in pieno accordo con la legge sulle
  qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo
  2).
    Un'ultima valutazione val la pena di fare, anche se basata
  su presupposti più umani che giuridici.  In virtù dell'articolo
  35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
  n. 382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di
  idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria,
  fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da
  un giorno all'altro, la sua condizione lavorativa.
    La presente proposta di legge, già presentata nella XI
  legislatura, è oggi suffragata e confermata nei contenuti
  dalla recente sentenza della Corte costituzionale, sicché,
  nella sostanza, si tratterebbe semplicemente di recepire, come
  di dovere, detta sentenza.
    In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in
  riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre
  forze politiche, raccomandiamo l'approvazione di questa
  proposta di legge con la valutazione ultima, ma non per questo
  secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di
  spesa.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-273 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0273 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=027300 00 FASCIDC=12DDL0273 SORTNAV=0027300 000 00000 ZZDDLC273 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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