| Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge sottoposta alla
vostra attenzione è volta a sanare una condizione di iniquità
venuta a crearsi nei riguardi del personale tecnico laureato a
causa, soprattutto, di carenza legislativa. Nessuna
disciplina, infatti, ha precisato le mansioni del personale
stesso all'atto della nomina, nemmeno la legge 3 novembre
1961, n. 1255, istitutiva del ruolo; ne è conseguito che,
essendo i tecnici laureati in possesso dello stesso titolo di
studio richiesto per gli assistenti, i tecnici laureati, di
fatto, abbiano svolto le stesse mansioni.
In verità, nel tempo, molte proposte e disegni di legge
sono stati presentati, taluni discussi, uno (il disegno di
legge n. 1936 del 14 giugno 1982) addirittura
approvato dal Senato in data 27 gennaio 1983 e poi decaduto
per lo scioglimento delle Camere. Se da ciò si può evincere
chiaramente, a noi pare, la volontà politica di intervenire,
si deve tuttavia registrare che ad oggi nessun provvedimento è
intervenuto e la situazione è divenuta ancor più grave, in
considerazione dell'esito di alcuni concorsi per professori
associati sulla cui legittimità e correttezza non pochi dubbi
sono stati sollevati e non ancora dissipati.
A sostegno della nostra tesi vanno ricordati alcuni
eventi:
a) con l'entrata in vigore del decretolegge 1^
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre
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1973, n. 766, il ruolo degli assistenti universitari si è
trasformato in un ruolo ad esaurimento e da quella data,
soprattutto nelle facoltà umanistiche, sono stati utilizzati
come assistenti i tecnici laureati. L'articolo 7 della citata
legge n. 1255 del 1961 prevede che gli assistenti ordinari
possano essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei tecnici
laureati: pare assurdo, dunque, che la norma non possa essere
applicata reciprocamente, tenuto conto anche del fatto che i
tecnici laureati sono stati immessi in ruolo previo concorso
svolto con gli stessi criteri messi in atto per quello degli
assistenti;
b) il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari
riguarderebbe soltanto una minoranza dei tecnici laureati e
precisamente quella parte di essi per la quale è stata
ufficialmente riconosciuta l'attività didattica e scientifica
svolta e risultante, dunque, dagli atti delle singole facoltà.
Nessun paventato "svuotamento" della categoria, allora, né
alterazioni nella vita degli istituti, giacché gli eventuali
aventi diritto hanno di fatto svolto mansioni proprie dei
docenti;
c) l'immissione dei tecnici laureati nel ruolo
degli assistenti non avverrebbe ope legis, ma in virtù
della dichiarazione della facoltà in merito alla attività
didattica e scientifica svolta (requisito indispensabile
per l'ammissione ai giudizi di idoneità a professore
associato); essa rappresenterebbe l'equo riconoscimento del
lavoro svolto, e ciò in pieno accordo con la legge sulle
qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo
2).
Un'ultima valutazione val la pena di fare, anche se basata
su presupposti più umani che giuridici. In virtù dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, i tecnici laureati che non superino il giudizio di
idoneità a professore associato sarebbero l'unica categoria,
fra gli aspiranti all'associazione, che dovrebbe modificare da
un giorno all'altro, la sua condizione lavorativa.
La presente proposta di legge, già presentata nella XI
legislatura, è oggi suffragata e confermata nei contenuti
dalla recente sentenza della Corte costituzionale, sicché,
nella sostanza, si tratterebbe semplicemente di recepire, come
di dovere, detta sentenza.
In considerazione di tutto ciò e, soprattutto, in
riferimento alla volontà già espressa in merito anche da altre
forze politiche, raccomandiamo l'approvazione di questa
proposta di legge con la valutazione ultima, ma non per questo
secondaria, che la sua approvazione non comporta aumento di
spesa.
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