| 1. I tecnici laureati in servizio che alla data di entrata
in vigore della presente legge sono in possesso del
riconoscimento dell'attività didattica da loro svolta e
risultante agli atti delle singole facoltà di appartenenza,
sono collocati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli
assistenti ordinari delle università.
2. Il passaggio nel ruolo degli assistenti ordinari, di cui
al comma 1, è disposto a domanda dell'interessato, da
presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e comunque non oltre
l'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per
professore associato.
3. I posti lasciati liberi dai tecnici laureati sono
soppressi.
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