| Onorevoli Colleghi! -- Uno dei più gravi problemi che
tormenta i dipendenti delle amministrazioni civili e militari
dello Stato è la costante incertezza di quello che potrà
essere il loro trattamento pensionistico, non tanto al momento
del collocamento in quiescenza quanto nel prosieguo degli
anni, a causa del continuo mutare degli orientamenti del
Governo in questa materia.
Gli onorevoli colleghi ben sanno come il deprecabile
fenomeno delle pensioni di annata abbia avuto inizio nel 1973.
Dapprima in forma strisciante, si è poi ingigantito, creando
situazioni assurde ed abnormi che hanno sollevato vive e
giustificate proteste e reazioni, ma - come tutti possono
constatare - con risultati ben scarsi per il continuo evadere
dello Stato da obblighi ed impegni, anche se specificatamente
e solennemente assunti.
Ricordiamo che il 26 giugno 1980, al Senato della
Repubblica, veniva approvato un ordine del giorno che,
recependo le soluzioni previste dall'ex-Ministro per la
funzione pubblica, Massimo Severo Giannini, per risolvere il
problema delle "pensioni di annata", impegnava il Governo
allora in carica a predisporre strumenti idonei e tempestivi
per la necessaria perequazione dei trattamenti pensionistici
del personale civile e militare dello Stato.
Si ebbe, poi, la "Commissione di studio Colletti", dal nome
del suo Presidente, che il 25 maggio 1981 consegnò al Governo
una dettagliata relazione con annesso uno schema di disegno di
legge per l'allineamento delle varie pensioni sperequate dal
criterio delle "annate".
Passarono quattro anni e si arrivò alla legge 17 aprile
1985, n. 141, che - invece di risolvere - ha ancora più
aggravato
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proprio quelle preesistenti situazioni che si dovevano
sanare.
Frattanto, con le contrattazioni triennali 1982-1984 e
1985-1987, si sono create altre "pensioni d'annata",
attraverso il sistema dei miglioramenti economici.
Da qui, e per restare nella sintesi, si è passati al
contenzioso, e su iniziativa di alcune categorie interessate e
su intervento della stessa Corte dei conti, si è pronunciata
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 501, depositata in
cancelleria il 5 maggio 1988.
In essa, ai fini di questa proposta di legge
costituzionale, più della stessa riconferma di princìpi già
reiteratamente espressi dalla Corte (dal carattere retributivo
delle pensioni deriva che "il trattamento di quiescenza deve
essere proporzionale alla qualità ed alla durata del lavoro
prestato"; che la proporzionalità e l'adeguatezza della
pensione "non devono sussistere soltanto al momento del
collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche
nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di
acquisto della moneta") ha valore la ricostruzione delle
ambiguità con cui il Governo ha gestito questa materia.
Basta ricordare, come fa la Corte costituzionale, che con
la legge 29 aprile 1976, n. 177, all'articolo 2 veniva
stabilito che "... con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la
determinazione annuale dell'indice di incremento delle
retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al
confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno
dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e
continuativi, dovuti con carattere di generalità per le
categorie del personale in attività di servizio".
Ma la norma, tutt'altro che imperativa, ed espressione
generica di remoti intenti, veniva ulteriormente annacquata
dal successivo comma dello stesso articolo, il quale stabiliva
che: "Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al
precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà
applicato sulle pensioni l'indice ...".
Arrivò anche il "... non oltre l'anno 1978" senza che nulla
fosse stato fatto, poiché la legge 12 dicembre 1978, n. 843
(legge finanziaria per il 1979), dove furono fissate le
percentuali degli aumenti per il 1979 "... in attesa della
legge di riordino del sistema pensionistico" rinviò ogni
soluzione.
Probabilmente - usiamo questo avverbio, poiché tutto può
ormai succedere - il colmo è stato raggiunto con il
decretolegge 24 marzo 1989, n. 102, recante "Disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego". Il decreto-legge,
dopo essere stato emendato dal Senato della Repubblica,
ritualmente decadde e fu più volte ripresentato dal Governo
con alcune modifiche proposte dall'altro ramo del
Parlamento.
Per comprendere le tortuosità della condotta del Governo, e
forse anche una buona dose di arroganza, conviene soffermarsi
un attimo sugli ultimi due commi dell'articolo 4 del
decreto-legge citato. In breve, con le norme in essi previste,
non si sa per quale ispirazione, gli ex-combattenti venivano
privati expressis verbis dei benefìci economici loro
concessi ancora con la legge 24 maggio 1970, n. 336.
Cioè dopo ben diciannove anni!!!
La reazione della categoria fu immediata e corale, tanto
che il Governo, riprensentando il decreto-legge, soppresse - e
quasi ci sorprende - l'assurda disposizione per cui "...le
maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come
anzianità effettive in sede di successiva ricostruzione
economica prevista da disposizioni a carattere generale".
Però, ancor più educativo è l'articolo 5 del decreto-legge,
integralmente riportato nei successivi. Qui siamo in sede di
pieno conflitto fra i poteri dello Stato.
Infatti, con il predetto articolo 5, il Governo non solo
ignorava la sentenza
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n. 501 del 1988 della Corte costituzionale, che aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli
della legge 17 aprile 1985, n. 141 "... nella parte in cui, in
luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari,
nonché dei procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a
riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a
cura delle amministrazioni competenti, della pensione", in
base alle norme della legge 6 agosto 1984, n. 425, ma ne
negava ogni applicazione, quasi che la pronuncia della Corte
costituzionale non abbia neppure la dignità di una qualsiasi
ordinanza emessa da una sezione distaccata di pretura del più
sperduto paesino.
In questo contesto - si potrebbe dire per una specifica
dimostrazione della arroganza del Governo - va segnalato che
l'articolo 5 del citato decreto-legge fu presentato come norma
cogente malgrado il disposto della lettera e) del comma
2 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dove è
detto in modo inequivocabile che "... il Governo non può,
mediante decreto legge ...: e) ripristinare l'efficacia
di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento".
Ebbene, malgrado la chiarezza e l'imperatività di questa
norma, il Governo con l'articolo 5 del decreto-legge
ripristinava la disciplina normativa delle pensioni d'annata
dichiarate incostituzionali dalla Corte.
Con la presente proposta di legge di revisione
costituzionale intendiamo dunque garantire in maniera
definitiva i diritti del lavoratore in quiescenza eliminando
ogni incertezza giurisprudenziale e predisponendo un vincolo
normativo all'attività del Governo.
* * *
Con la nostra proposta di legge costituzionale intendiamo
aggiungere alla fine
dell'articolo 36 della Costituzione un comma dedicato
esclusivamente ai diritti del lavoratore in quiescenza. In tal
modo il disposto del primo comma dello stesso articolo sarà
liberato da tutta quella elaborazione dottrinaria che ha
interpretato le parole "il lavoratore" con riferimento anche a
quanti hanno cessato di svolgere la propria attività, cioè i
pensionati.
Per questi motivi nella formula che proponiamo, con le
parole "il lavoratore, durante la quiescenza, ha diritto" ci
sembra d'aver espresso chiaramente il concetto che il
dipendente "in tutti gli anni" del suo pensionamento, cioè dal
momento in cui lascia il lavoro attivo sino all'ultimo,
conserva integro e totale ogni proprio diritto. Essendo ormai
acquisito, e non più contestabile, che la pensione altro non è
se non il pagamento differito d'una parte del complesso della
retribuzione percepita durante il periodo passato in attività
di servizio, abbiamo anche precisato che il trattamento deve
essere "costantemente proporzionato alla retribuzione dei pari
grado in attività di servizio".
Se la retribuzione di chi lavora, come detto al primo comma
dello stesso articolo 36, non può non essere "...sufficiente
ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e
dignitosa", e nello stesso tempo proporzionale alla quantità
ed alla qualità del suo lavoro, altrettanto lo deve essere per
il pensionato.
Per queste ragioni il trattamento, di cui beneficierà,
resta agganciato alla retribuzione dei pari grado in attività
di servizio determinando, in tal modo, una continuità
inscindibile tra i due momenti della vita del lavoratore.
Fissato costituzionalmente questo principio, con altra
iniziativa di legge ordinaria ci ripromettiamo di chiedere la
sanatoria delle pensioni d'annata attualmente vigenti.
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