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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3795
DDL0274-0002
Progetto di legge Camera n. 274 - testo presentato - (DDL12-274)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C274. TESTIPDL
...C274.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC274 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Uno dei più gravi problemi che
  tormenta i dipendenti delle amministrazioni civili e militari
  dello Stato è la costante incertezza di quello che potrà
  essere il loro trattamento pensionistico, non tanto al momento
  del collocamento in quiescenza quanto nel prosieguo degli
  anni, a causa del continuo mutare degli orientamenti del
  Governo in questa materia.
    Gli onorevoli colleghi ben sanno come il deprecabile
  fenomeno delle pensioni di annata abbia avuto inizio nel 1973.
  Dapprima in forma strisciante, si è poi ingigantito, creando
  situazioni assurde ed abnormi che hanno sollevato vive e
  giustificate proteste e reazioni, ma - come tutti possono
  constatare - con risultati ben scarsi per il continuo evadere
  dello Stato da obblighi ed impegni, anche se specificatamente
  e solennemente assunti.
    Ricordiamo che il 26 giugno 1980, al Senato della
  Repubblica, veniva approvato un ordine del giorno che,
  recependo le soluzioni previste dall'ex-Ministro per la
  funzione pubblica, Massimo Severo Giannini, per risolvere il
  problema delle "pensioni di annata", impegnava il Governo
  allora in carica a predisporre strumenti idonei e tempestivi
  per la necessaria perequazione dei trattamenti pensionistici
  del personale civile e militare dello Stato.
    Si ebbe, poi, la "Commissione di studio Colletti", dal nome
  del suo Presidente, che il 25 maggio 1981 consegnò al Governo
  una dettagliata relazione con annesso uno schema di disegno di
  legge per l'allineamento delle varie pensioni sperequate dal
  criterio delle "annate".
    Passarono quattro anni e si arrivò alla legge 17 aprile
  1985, n. 141, che - invece di risolvere - ha ancora più
  aggravato
 
                               Pag. 2
 
  proprio quelle preesistenti situazioni che si dovevano
  sanare.
    Frattanto, con le contrattazioni triennali 1982-1984 e
  1985-1987, si sono create altre "pensioni d'annata",
  attraverso il sistema dei miglioramenti economici.
    Da qui, e per restare nella sintesi, si è passati al
  contenzioso, e su iniziativa di alcune categorie interessate e
  su intervento della stessa Corte dei conti, si è pronunciata
  la Corte costituzionale, con la sentenza n. 501, depositata in
  cancelleria il 5 maggio 1988.
    In essa, ai fini di questa proposta di legge
  costituzionale, più della stessa riconferma di princìpi già
  reiteratamente espressi dalla Corte (dal carattere retributivo
  delle pensioni deriva che "il trattamento di quiescenza deve
  essere proporzionale alla qualità ed alla durata del lavoro
  prestato"; che la proporzionalità e l'adeguatezza della
  pensione "non devono sussistere soltanto al momento del
  collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche
  nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di
  acquisto della moneta") ha valore la ricostruzione delle
  ambiguità con cui il Governo ha gestito questa materia.
    Basta ricordare, come fa la Corte costituzionale, che con
  la legge 29 aprile 1976, n. 177, all'articolo 2 veniva
  stabilito che "... con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
  ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
  organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la
  determinazione annuale dell'indice di incremento delle
  retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al
  confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno
  dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e
  continuativi, dovuti con carattere di generalità per le
  categorie del personale in attività di servizio".
    Ma la norma, tutt'altro che imperativa, ed espressione
  generica di remoti intenti, veniva ulteriormente annacquata
  dal successivo comma dello stesso articolo, il quale stabiliva
  che: "Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al
  precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà
  applicato sulle pensioni l'indice ...".
    Arrivò anche il "... non oltre l'anno 1978" senza che nulla
  fosse stato fatto, poiché la legge 12 dicembre 1978, n. 843
  (legge finanziaria per il 1979), dove furono fissate le
  percentuali degli aumenti per il 1979 "... in attesa della
  legge di riordino del sistema pensionistico" rinviò ogni
  soluzione.
    Probabilmente - usiamo questo avverbio, poiché tutto può
  ormai succedere - il colmo è stato raggiunto con il
  decretolegge 24 marzo 1989, n. 102, recante "Disposizioni
  urgenti in materia di pubblico impiego".  Il decreto-legge,
  dopo essere stato emendato dal Senato della Repubblica,
  ritualmente decadde e fu più volte ripresentato dal Governo
  con alcune modifiche proposte dall'altro ramo del
  Parlamento.
    Per comprendere le tortuosità della condotta del Governo, e
  forse anche una buona dose di arroganza, conviene soffermarsi
  un attimo sugli ultimi due commi dell'articolo 4 del
  decreto-legge citato.  In breve, con le norme in essi previste,
  non si sa per quale ispirazione, gli ex-combattenti venivano
  privati  expressis verbis  dei benefìci economici loro
  concessi ancora con la legge 24 maggio 1970, n. 336.
    Cioè dopo ben diciannove anni!!!
    La reazione della categoria fu immediata e corale, tanto
  che il Governo, riprensentando il decreto-legge, soppresse - e
  quasi ci sorprende - l'assurda disposizione per cui "...le
  maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come
  anzianità effettive in sede di successiva ricostruzione
  economica prevista da disposizioni a carattere generale".
    Però, ancor più educativo è l'articolo 5 del decreto-legge,
  integralmente riportato nei successivi.  Qui siamo in sede di
  pieno conflitto fra i poteri dello Stato.
    Infatti, con il predetto articolo 5, il Governo non solo
  ignorava la sentenza
 
                               Pag. 3
 
  n. 501 del 1988 della Corte costituzionale, che aveva
  dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli
  della legge 17 aprile 1985, n. 141 "... nella parte in cui, in
  luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei
  magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari,
  nonché dei procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a
  riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a
  cura delle amministrazioni competenti, della pensione", in
  base alle norme della legge 6 agosto 1984, n. 425, ma ne
  negava ogni applicazione, quasi che la pronuncia della Corte
  costituzionale non abbia neppure la dignità di una qualsiasi
  ordinanza emessa da una sezione distaccata di pretura del più
  sperduto paesino.
    In questo contesto - si potrebbe dire per una specifica
  dimostrazione della arroganza del Governo - va segnalato che
  l'articolo 5 del citato decreto-legge fu presentato come norma
  cogente malgrado il disposto della lettera  e)  del comma
  2 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dove è
  detto in modo inequivocabile che "... il Governo non può,
  mediante decreto legge ...:  e)  ripristinare l'efficacia
  di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
  costituzionale per vizi non attinenti al procedimento".
    Ebbene, malgrado la chiarezza e l'imperatività di questa
  norma, il Governo con l'articolo 5 del decreto-legge
  ripristinava la disciplina normativa delle pensioni d'annata
  dichiarate incostituzionali dalla Corte.
    Con la presente proposta di legge di revisione
  costituzionale intendiamo dunque garantire in maniera
  definitiva i diritti del lavoratore in quiescenza eliminando
  ogni incertezza giurisprudenziale e predisponendo un vincolo
  normativo all'attività del Governo.
                           *  *  *
    Con la nostra proposta di legge costituzionale intendiamo
  aggiungere alla fine
  dell'articolo 36 della Costituzione un comma dedicato
  esclusivamente ai diritti del lavoratore in quiescenza.  In tal
  modo il disposto del primo comma dello stesso articolo sarà
  liberato da tutta quella elaborazione dottrinaria che ha
  interpretato le parole "il lavoratore" con riferimento anche a
  quanti hanno cessato di svolgere la propria attività, cioè i
  pensionati.
    Per questi motivi nella formula che proponiamo, con le
  parole "il lavoratore, durante la quiescenza, ha diritto" ci
  sembra d'aver espresso chiaramente il concetto che il
  dipendente "in tutti gli anni" del suo pensionamento, cioè dal
  momento in cui lascia il lavoro attivo sino all'ultimo,
  conserva integro e totale ogni proprio diritto.  Essendo ormai
  acquisito, e non più contestabile, che la pensione altro non è
  se non il pagamento differito d'una parte del complesso della
  retribuzione percepita durante il periodo passato in attività
  di servizio, abbiamo anche precisato che il trattamento deve
  essere "costantemente proporzionato alla retribuzione dei pari
  grado in attività di servizio".
    Se la retribuzione di chi lavora, come detto al primo comma
  dello stesso articolo 36, non può non essere "...sufficiente
  ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e
  dignitosa", e nello stesso tempo proporzionale alla quantità
  ed alla qualità del suo lavoro, altrettanto lo deve essere per
  il pensionato.
    Per queste ragioni il trattamento, di cui beneficierà,
  resta agganciato alla retribuzione dei pari grado in attività
  di servizio determinando, in tal modo, una continuità
  inscindibile tra i due momenti della vita del lavoratore.
    Fissato costituzionalmente questo principio, con altra
  iniziativa di legge ordinaria ci ripromettiamo di chiedere la
  sanatoria delle pensioni d'annata attualmente vigenti.
 
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