Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


380
DDL0022-0008
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Pag. 9 Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
                   (Raccolta e trasporto).
        1.  Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta
  o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta
  libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al
  Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
  servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno
  trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la
  quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza
  media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei
  residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno
  effettuato le predette comunicazioni.
      2.  Durante il trasporto i residui di cui al presente
  articolo sono identificati dal documento di accompagnamento
  dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale,
  opportunamente integrato, devono risultare in particolare i
  seguenti dati:
          a)  nome ed indirizzo del produttore o
  detentore;
          b)  origine, composizione e quantità del
  residuo;
          c)  destinazione con l'indicazione delle
  operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è
  soggetto il residuo;
          d)  data del trasporto;
          e)  nome ed indirizzo del destinatario.
      3.  I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le
  garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
      4.  Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la
  raccolta e il trasporto:
          a)  delle frazioni merceologiche dei residui
  provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di
  nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini
  ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro,
  ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
  circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,
  pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 69 del 21 marzo 1985;
          b)  dei residui inerti purché privi di amianto,
  destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente
  decreto;
          c)  delle terre da coltivo risultanti da
  operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;
          d)  delle frazioni merceologiche derivanti da
  raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in
  attuazione dei piani di gestione;
 
                              Pag. 10
 
          e)  degli scarti delle lavorazioni agricole in
  generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese
  le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse,
  nonché dalle operazioni di falciatura e manutenzione di verde
  pubblico e privato.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0010 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati