| (Raccolta e trasporto).
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta
o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta
libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al
Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno
trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la
quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza
media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei
residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno
effettuato le predette comunicazioni.
2. Durante il trasporto i residui di cui al presente
articolo sono identificati dal documento di accompagnamento
dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale,
opportunamente integrato, devono risultare in particolare i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o
detentore;
b) origine, composizione e quantità del
residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle
operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è
soggetto il residuo;
d) data del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le
garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la
raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui
provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di
nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini
ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro,
ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
b) dei residui inerti purché privi di amianto,
destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente
decreto;
c) delle terre da coltivo risultanti da
operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) delle frazioni merceologiche derivanti da
raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in
attuazione dei piani di gestione;
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e) degli scarti delle lavorazioni agricole in
generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese
le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse,
nonché dalle operazioni di falciatura e manutenzione di verde
pubblico e privato.
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