| 1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui
all'articolo 1, il comune di Lecce, in accordo con le
competenti soprintendenze e sentito il comitato regionale per
i beni culturali di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, delibera
le proposte di intervento. Sulla base di tali proposte, il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli
interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure
attuative.
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si
provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.
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