| 1. L'università di Lecce, anche attraverso apposite
convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti
universitari e di ricerca, promuove studi, attività di ricerca
e l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento, nonché
di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di
tutela e di restauro previsti dal piano di cui all'articolo
2.
2. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la
somma di lire cinquecento milioni per ciascuno degli anni dal
1994 al 1997.
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