| 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per
il periodo 1994-1997 la spesa complessiva di lire 40 miliardi,
in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1994, di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 15
miliardi per l'anno 1997.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, ad eccezione della
somma da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 3, è
ripartito nella misura del 40 per cento per interventi di
competenza dello Stato e nella misura del 60 per cento per
interventi di competenza del comune di Lecce.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari
a lire 5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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