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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3805
DDL0276-0002
Progetto di legge Camera n. 276 - testo presentato - (DDL12-276)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C276. TESTIPDL
...C276.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC276 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Se tanto si può obiettare nei
  confronti della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
  dall'altisonante titolo "Parità di trattamento tra uomini e
  donne in materia di lavoro", una delle poche, se non l'unica
  innovazione concreta e sicura era contenuta nell'articolo 4,
  concernente il diritto d'opzione che consentiva alle
  lavoratrici "di continuare a prestare la propria opera fino
  agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da
  disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa
  comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre
  mesi prima della data del perfezionamento del diritto alla
  pensione di vecchiaia".
    In parole povere, la legge consente alle donne di
  continuare - se vogliono - a lavorare fino al compimento del
  sessantesimo anno di età.
    Il 22 dicembre 1981, il Governo emanava il decreto-legge n.
  791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
  1982, n. 54, che, all'articolo 6, dà la facoltà per coloro che
  non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva - con
  comunicazione da effettuarsi al datore di lavoro almeno sei
  mesi prima della data del conseguimento del diritto alla
  pensione di vecchiaia - di prestare la loro opera fino al
  perfezionamento di tale requisito per incrementare la propria
  anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del
  sessantacinquesimo anno di età.
    In entrambe le disposizioni legislative richiamate veniva
  espressamente derogato l'articolo 11 della legge 15 luglio
  1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali,
  vietando il licenziamento di coloro che avessero esercitato le
  opzioni.
 
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    Tutto procedé regolarmente nel 1982 e nel 1983, ma il 31
  maggio 1984 veniva approvata dal Parlamento la legge n. 193,
  recante misure per la razionalizzazione del settore
  siderurgico e di intervento della GEPI spa.
    Quasi nascosta in un angolo dell'articolo 1, e precisamente
  al quarto comma, si trova questa statuizione: "Dall'entrata in
  vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i
  lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
  aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del
  decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge,
  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
  l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
    Tralasciando le valutazioni sul fatto se tale provvedimento
  legislativo spieghi o meno la sua efficacia solo nelle aziende
  del settore siderurgico o di intervento della GEPI spa o anche
  in una molteplicità di aziende di settori merceologici vari
  dove sia applicabile la legge 23 aprile 1981, n. 155, la
  sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 9
  dicembre 1977, n. 903, è palesemente incostituzionale,
  discriminante e punitiva per le donne lavoratrici.
    Esse vengono private del diritto al posto di lavoro al
  raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, nel mentre
  ne hanno maggiormente bisogno: non è a cuor leggero, infatti,
  che si effettua la scelta di continuare a lavorare fino a
  sessanta, o addirittura, a sessantacinque anni.
    Alla base dell'opzione stanno sicuramente necessità
  economiche e problemi familiari che spingono la donna a
  rifiutare la possibilità del collocamento a riposo per
  inseguire la retribuzione e l'aumento degli anni di
  contribuzione sociale al fine di ottenere una pensione più
  dignitosa.
    A cinquantacinque anni poche donne (vale a dire solo quelle
  che hanno incessantemente lavorato in regola coi "libri" dai
  quindici anni di età) raggiungono l'anzianità contributiva
  massima utile ai fini pensionistici.
    Ed è a questa età, per le donne, che non è possibile fruire
  del prepensionamento e quindi nulla può venire aggiunto alla
  posizione assicurativa maturata.
    Il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 193 del
  1984, sospendendo fino al 31 dicembre 1986 l'esercizio del
  diritto di opzione, ha provocato per centinaia di donne un
  brusco mutamento nelle prospettive di lavoro: alle dipendenti
  da aziende ove sia applicabile la legge n. 155 del 1981, nate
  fra il giugno 1929 e l'aprile 1932, si è negata la possibilità
  di continuare a lavorare fino al sessantesimo anno di età.
    Non solo; molte aziende, dalla Dalmine all'Alfa Romeo,
  dalla Nuova Italsider alla Terninosa, dalla Pirelli alla
  Ansaldo Componenti, hanno inviato lettere di licenziamento in
  tronco a lavoratrici che avevano già esercitato il diritto di
  opzione (ora sospeso) e già compiuto l'età pensionabile.
    Molti di questi licenziamenti sono stati impugnati in sede
  giudiziaria.  Tutte le sentenze finora emanate sono state
  favorevoli alle lavoratrici dichiarando la illegittimità dei
  licenziamenti e affermando il loro buon diritto alla stabilità
  del posto di lavoro fino al compimento almeno del sessantesimo
  anno di età.
    In considerazione, infine, del dubbio ed incoerente
  intervento di un solerte e ben noto pretore milanese, dobbiamo
  pretendere una chiarezza di normativa tale da non dover
  affidare la materia alla discrezionalità del magistrato.
    Il provvedimento sottoposto all'attenzione degli onorevoli
  colleghi ci pare sia quanto mai opportuno ed urgente per
  ristabilire giustizia nei riguardi del lavoro femminile,
  ancora oggetto, nonostante tutto, di attacchi continui
  provenienti da parte governativa, legislativa,
  imprenditoriale, giudiziaria.
    Non basta far leggi, occorre saperle far applicare e
  provvedere affinché non intervengano provvedimenti ulteriori,
  contrastanti con la norma precedente e penalizzanti categorie
  che hanno già dato tanto alla collettività in termini di
  emarginazione e di discriminazione.
 
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