| Onorevoli Colleghi! -- Se tanto si può obiettare nei
confronti della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dall'altisonante titolo "Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro", una delle poche, se non l'unica
innovazione concreta e sicura era contenuta nell'articolo 4,
concernente il diritto d'opzione che consentiva alle
lavoratrici "di continuare a prestare la propria opera fino
agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa
comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre
mesi prima della data del perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia".
In parole povere, la legge consente alle donne di
continuare - se vogliono - a lavorare fino al compimento del
sessantesimo anno di età.
Il 22 dicembre 1981, il Governo emanava il decreto-legge n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, che, all'articolo 6, dà la facoltà per coloro che
non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva - con
comunicazione da effettuarsi al datore di lavoro almeno sei
mesi prima della data del conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia - di prestare la loro opera fino al
perfezionamento di tale requisito per incrementare la propria
anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
In entrambe le disposizioni legislative richiamate veniva
espressamente derogato l'articolo 11 della legge 15 luglio
1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali,
vietando il licenziamento di coloro che avessero esercitato le
opzioni.
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Tutto procedé regolarmente nel 1982 e nel 1983, ma il 31
maggio 1984 veniva approvata dal Parlamento la legge n. 193,
recante misure per la razionalizzazione del settore
siderurgico e di intervento della GEPI spa.
Quasi nascosta in un angolo dell'articolo 1, e precisamente
al quarto comma, si trova questa statuizione: "Dall'entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i
lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e
l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".
Tralasciando le valutazioni sul fatto se tale provvedimento
legislativo spieghi o meno la sua efficacia solo nelle aziende
del settore siderurgico o di intervento della GEPI spa o anche
in una molteplicità di aziende di settori merceologici vari
dove sia applicabile la legge 23 aprile 1981, n. 155, la
sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, è palesemente incostituzionale,
discriminante e punitiva per le donne lavoratrici.
Esse vengono private del diritto al posto di lavoro al
raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, nel mentre
ne hanno maggiormente bisogno: non è a cuor leggero, infatti,
che si effettua la scelta di continuare a lavorare fino a
sessanta, o addirittura, a sessantacinque anni.
Alla base dell'opzione stanno sicuramente necessità
economiche e problemi familiari che spingono la donna a
rifiutare la possibilità del collocamento a riposo per
inseguire la retribuzione e l'aumento degli anni di
contribuzione sociale al fine di ottenere una pensione più
dignitosa.
A cinquantacinque anni poche donne (vale a dire solo quelle
che hanno incessantemente lavorato in regola coi "libri" dai
quindici anni di età) raggiungono l'anzianità contributiva
massima utile ai fini pensionistici.
Ed è a questa età, per le donne, che non è possibile fruire
del prepensionamento e quindi nulla può venire aggiunto alla
posizione assicurativa maturata.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 193 del
1984, sospendendo fino al 31 dicembre 1986 l'esercizio del
diritto di opzione, ha provocato per centinaia di donne un
brusco mutamento nelle prospettive di lavoro: alle dipendenti
da aziende ove sia applicabile la legge n. 155 del 1981, nate
fra il giugno 1929 e l'aprile 1932, si è negata la possibilità
di continuare a lavorare fino al sessantesimo anno di età.
Non solo; molte aziende, dalla Dalmine all'Alfa Romeo,
dalla Nuova Italsider alla Terninosa, dalla Pirelli alla
Ansaldo Componenti, hanno inviato lettere di licenziamento in
tronco a lavoratrici che avevano già esercitato il diritto di
opzione (ora sospeso) e già compiuto l'età pensionabile.
Molti di questi licenziamenti sono stati impugnati in sede
giudiziaria. Tutte le sentenze finora emanate sono state
favorevoli alle lavoratrici dichiarando la illegittimità dei
licenziamenti e affermando il loro buon diritto alla stabilità
del posto di lavoro fino al compimento almeno del sessantesimo
anno di età.
In considerazione, infine, del dubbio ed incoerente
intervento di un solerte e ben noto pretore milanese, dobbiamo
pretendere una chiarezza di normativa tale da non dover
affidare la materia alla discrezionalità del magistrato.
Il provvedimento sottoposto all'attenzione degli onorevoli
colleghi ci pare sia quanto mai opportuno ed urgente per
ristabilire giustizia nei riguardi del lavoro femminile,
ancora oggetto, nonostante tutto, di attacchi continui
provenienti da parte governativa, legislativa,
imprenditoriale, giudiziaria.
Non basta far leggi, occorre saperle far applicare e
provvedere affinché non intervengano provvedimenti ulteriori,
contrastanti con la norma precedente e penalizzanti categorie
che hanno già dato tanto alla collettività in termini di
emarginazione e di discriminazione.
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