| 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio
1984, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi
precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori
titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori
titolari di pensione di invalidità è corrisposto un
supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti
al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato
secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei
dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno
di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del
sessantesimo anno di età. Ai lavoratori di cui agli articoli
16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano,
fino al 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui all'articolo
6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 54".
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