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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3808
DDL0277-0002
Progetto di legge Camera n. 277 - testo presentato - (DDL12-277)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C277. TESTIPDL
...C277.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC277 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Una delle questioni fondamentali
  della politica criminale è l'individuazione delle sanzioni più
  efficaci per disincentivare la commissione dei reati.  Nella
  prassi parlamentare, si
  risponde in genere al problema introducendo sanzioni penali,
  aumentando le pene detentive ove già previste o introducendole
  nei casi in cui era originariamente prevista la sola pena
  pecuniaria.  Si tratta di un
 
                               Pag. 2
 
  falso rimedio.  L'esperienza dimostra infatti che l'elevatezza
  delle pene contrassegna, in genere, i sistemi politici in
  crisi di legittimità e non riesce a guadagnare l'obbiettivo
  della riduzione del crimine.  In realtà i mezzi sanzionatori,
  per conseguire l'efficacia richiesta, devono essere applicati
  con celerità ed equità.  Non è la pena terribile che
  disincentiva, ma quella certa, applicata con rapidità,
  garantendo tanto i diritti dell'imputato quanto quelli della
  vittima.
    Una seconda valutazione attiene al tipo di sanzione.  In
  genere si tende a privilegiare la pena detentiva che invece,
  per i costi umani, sociali ed economici, dovrebbe essere usata
  con più parsimonia.
    La "convenienza" del delitto può essere ridotta o
  addirittura azzerata senza bisogno di aggravare la pena
  detentiva: ad esempio, se si opera in modo da cancellare i
  benefici economici del crimine.
    Questo tipo di intervento è particolarmente agevole nel
  caso di delitti a sfondo patrimoniale e deve tendere non solo
  a recuperare il maltolto ma anche a porre il condannato nella
  necessità di adempiere ad obblighi specifici che non sono
  invece imposti agli altri cittadini.
    Una soluzione di questo genere era prevista nel secondo
  comma dell'articolo 12 quinquies  del decreto-legge 8
  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 7 agosto 1992, n. 356, e modificato dall'articolo 1 del
  decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461: gli
  imputati per alcuni delitti particolarmente gravi erano tenuti
  a giustificare la legittima provenienza del danaro, dei beni e
  delle altre utilità che erano nelle loro disponibilità e che
  risultavano di valore sproporzionato in relazione al reddito
  dichiarato o alla loro attività economica.
  La mancata giustificazione comportava la reclusione da due a
  cinque anni e, soprattutto, la confisca dei beni risultati
  eccedenti.
    Quasi due anni dopo l'approvazione di quel decreto-legge,
  la Camera dei deputati respingeva l'estensione della misura
  agli imputati per gravi delitti contro la pubblica
  amministrazione ritenendo la norma incostituzionale (seduta
  del 10 novembre 1993).
    Successivamente la Corte Costistituzionale, con sentenza n.
  48 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
  citato articolo 12- quinquies.
    Il Governo ha quindi presentato un decreto-legge, poi
  rinnovato più volte, nel quale la qualità di imputato era
  sostituita da quella di condannato o di persona che aveva
  accettato il cosiddetto "patteggiamento" (decreto-legge 22
  febbraio 1994, n. 123, poi reiterato per ben tre volte).
    La proposta di legge che qui si presenta si fonda su tale
  decisiva innovazione, coerente con gli indirizzi della Corte
  costituzionale, proponendo la confisca dei beni per i
  condannati per alcuni gravi delitti contro la pubblica
  amministrazione, limitatamente ai beni ed alle altre utilità
  di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che
  abbiano valore sproporzionato in relazione all'attività
  economica e al reddito dichiarato.
    L'articolo 3 propone altresì che i beni confiscati siano
  destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile,
  da investire prioritariamente nelle aree meridionali a forte
  declino industriale.  Al momento dell'esame in Commissione si
  valuteranno le ulteriori specificazioni necessarie al fine di
  consentire un'effettiva utilizzazione delle ricchezze
  confiscate per estendere le possibilità di lavoro dei giovani
  disoccupati.
 
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