| Onorevoli Colleghi! -- Una delle questioni fondamentali
della politica criminale è l'individuazione delle sanzioni più
efficaci per disincentivare la commissione dei reati. Nella
prassi parlamentare, si
risponde in genere al problema introducendo sanzioni penali,
aumentando le pene detentive ove già previste o introducendole
nei casi in cui era originariamente prevista la sola pena
pecuniaria. Si tratta di un
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falso rimedio. L'esperienza dimostra infatti che l'elevatezza
delle pene contrassegna, in genere, i sistemi politici in
crisi di legittimità e non riesce a guadagnare l'obbiettivo
della riduzione del crimine. In realtà i mezzi sanzionatori,
per conseguire l'efficacia richiesta, devono essere applicati
con celerità ed equità. Non è la pena terribile che
disincentiva, ma quella certa, applicata con rapidità,
garantendo tanto i diritti dell'imputato quanto quelli della
vittima.
Una seconda valutazione attiene al tipo di sanzione. In
genere si tende a privilegiare la pena detentiva che invece,
per i costi umani, sociali ed economici, dovrebbe essere usata
con più parsimonia.
La "convenienza" del delitto può essere ridotta o
addirittura azzerata senza bisogno di aggravare la pena
detentiva: ad esempio, se si opera in modo da cancellare i
benefici economici del crimine.
Questo tipo di intervento è particolarmente agevole nel
caso di delitti a sfondo patrimoniale e deve tendere non solo
a recuperare il maltolto ma anche a porre il condannato nella
necessità di adempiere ad obblighi specifici che non sono
invece imposti agli altri cittadini.
Una soluzione di questo genere era prevista nel secondo
comma dell'articolo 12 quinquies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461: gli
imputati per alcuni delitti particolarmente gravi erano tenuti
a giustificare la legittima provenienza del danaro, dei beni e
delle altre utilità che erano nelle loro disponibilità e che
risultavano di valore sproporzionato in relazione al reddito
dichiarato o alla loro attività economica.
La mancata giustificazione comportava la reclusione da due a
cinque anni e, soprattutto, la confisca dei beni risultati
eccedenti.
Quasi due anni dopo l'approvazione di quel decreto-legge,
la Camera dei deputati respingeva l'estensione della misura
agli imputati per gravi delitti contro la pubblica
amministrazione ritenendo la norma incostituzionale (seduta
del 10 novembre 1993).
Successivamente la Corte Costistituzionale, con sentenza n.
48 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
citato articolo 12- quinquies.
Il Governo ha quindi presentato un decreto-legge, poi
rinnovato più volte, nel quale la qualità di imputato era
sostituita da quella di condannato o di persona che aveva
accettato il cosiddetto "patteggiamento" (decreto-legge 22
febbraio 1994, n. 123, poi reiterato per ben tre volte).
La proposta di legge che qui si presenta si fonda su tale
decisiva innovazione, coerente con gli indirizzi della Corte
costituzionale, proponendo la confisca dei beni per i
condannati per alcuni gravi delitti contro la pubblica
amministrazione, limitatamente ai beni ed alle altre utilità
di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che
abbiano valore sproporzionato in relazione all'attività
economica e al reddito dichiarato.
L'articolo 3 propone altresì che i beni confiscati siano
destinati ad un fondo nazionale per l'occupazione giovanile,
da investire prioritariamente nelle aree meridionali a forte
declino industriale. Al momento dell'esame in Commissione si
valuteranno le ulteriori specificazioni necessarie al fine di
consentire un'effettiva utilizzazione delle ricchezze
confiscate per estendere le possibilità di lavoro dei giovani
disoccupati.
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