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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


381
DDL0022-0009
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
                       (Comunicazione).
        1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che
  individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le
  condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose
  contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle
  caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed
  al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui
  stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione
  per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina
  prevista dal presente articolo.  Con le stesse modalità si
  provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme
  tecniche e dell'elenco dei residui individuati.
      2.  Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio
  nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei
  residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e
  senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10, del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 381, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla
  regione territorialmente competenti una comunicazione
  corredata da una relazione nella quale sono indicati
  provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da
  trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o
  di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad
  essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche
  dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo.  La
  regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per
  specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
  salute e dell'ambiente e, qualora accerta la mancanza dei
  presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può
  vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli
  effetti già prodotti, dandone comunicazione alla competente
  sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che provvede ad
  aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma 4.
      3.  La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
  effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio
  dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di
  trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.
      4.  Le sezioni regionali territorialmente competenti
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che
  hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
      5.  In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1,
  la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle
  operazioni di
 
                              Pag. 11
 
  trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un
  processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al
  decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990, con
  provenienza e destinazione conforme a quanto previsto
  nell'allegato medesimo.
      6.  Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al
  riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul
  suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente,
  di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e
  forestali e della sanità.
      7.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
  con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare
  per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4,
  comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione
  e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità
  omogenee e uniformi.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=007 PAGFIN=0011 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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