| Onorevoli Colleghi! -- La legge 8 giugno 1990, n. 142
sull'ordinamento delle autonomie locali, individua le zone del
nostro territorio che devono essere considerate "aree
metropolitane", ed indica - fra le altre - quella del comune
di Genova. Inoltre la stessa legge, all'articolo 16,
stabilisce i criteri necessari per la revisione delle attuali
circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province.
In base a queste disposizioni, il consiglio regionale della
Liguria ha, in data 22 luglio 1991, approvato la legge
regionale n. 12 per la delimitazione dell'area metropolitana
di Genova, dopo aver sentito i comuni interessati. Durante
l'attento studio della situazione delle singole aree, apparve
evidente l'opportunità - date le specifiche caratteristiche
socio-ambientali - di non comprendere nell'area metropolitana
di Genova il territorio del comune di Chiavari e degli
altri che formano l'ampio comprensorio del Tigullio. D'altro
lato, questa decisione veniva ad accogliere le istanze e gli
auspici espressi, da tempo, da questi stessi comuni.
Perciò, nel rispetto ed in applicazione delle norme della
citata legge dello Stato, e tenendo conto della legge
regionale citata, il comune di Chiavari ha assunto
l'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia, con
la adesione di ventotto comuni circonvicini che, per i legami
e le interconnessioni - di natura economica, sociale,
culturale - dei servizi essenziali alla vita di relazione,
riconoscono in Chiavari il naturale capoluogo.
La nuova provincia, in base al censimento generale della
popolazione, verrebbe ad avere una popolazione di 151.672
abitanti, cioè circa 48.000 in meno del
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limite di 200.000 disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ma va considerato che la regione Liguria, recependo questo
limite nel primo comma dell'articolo 4 della legge regionale
del 12 giugno 1991, n. 9, sulla "promozione e coordinamento
dell'iniziativa dei comuni per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province", ha anche previsto una deroga.
Infatti al secondo comma del citato articolo ha disposto
che: "Il divieto di cui al primo comma (meno di 200.000
abitanti) può essere derogato qualora ricorrano obiettive
ragioni giustificative".
Riteniamo che, nel caso specifico, possano essere obiettive
ragioni giustificative il fatto che:
a) il territorio compreso tra il monte di Portofino
ed oltre, fino ai confini con le province di Parma e Piacenza,
costituisce, anche dal punto di vista storico e geografico,
una entità a sé stante, avente caratteristiche
fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche
assolutamente indipendenti dai territori confinanti, ivi
compreso quello della costituenda area metropolitana
genovese;
b) le differenze esistenti tra la costituenda area
metropolitana genovese ed il territorio del Tigullio
costituiscono l'evidente negazione del presupposto
dell'omogeneità e dell'integrazione di interessi e di servizi
tra le due aree, per cui fin d'ora si manifesta il timore, da
parte delle popolazioni del Tigullio, di vedere mortificate le
proprie aspirazioni ed i propri interessi dalla eventuale
mancata istituzione della nuova provincia;
c) la peculiarità dell'area del Tigullio ne delinea
una ben definita identità all'interno della regione Liguria e
dell'attuale provincia di Genova, in particolare grazie ad
un'intensa attività turistico-commerciale e alla presenza di
un differenziato e solido tessuto artigianale ed industriale,
oltre che una ragguardevole incidenza sull'economia agricola e
peschereccia;
d) l'enorme afflusso turistico, sia marino che
montano (data la varia morfologia del territorio) di
periodicità stagionale come settimanale - con il
rilevantissimo fenomeno della seconda casa, ed il cosiddetto
pendolarismo del fine settimana - determina un alto aumento
quantitativo di richiesta di servizi pubblici essenziali in
gran parte dei settori di cui la pubblica amministrazione si
occupa;
e) i legami e le interconnessioni da sempre
esistenti tra tutti i comuni del territorio del Tigullio,
nonché l'esistenza dei requisiti che la citata legge n. 142
del 1990, individua per la creazione di una nuova provincia,
legittimano la richiesta di istituzione del nuovo ente, anche
in deroga al numero di abitanti compresi nel corrispondente
territorio.
Inoltre, la città di Chiavari, indicata quale capoluogo
della istituenda provincia, vanta storicamente una posizione
di autonomia, anche amministrativa, e dal 1234 al 1927 ha
ricoperto il ruolo di capoluogo di un territorio, quello del
Tigullio appunto, indipendente da Genova e dalle province
confinanti:
dal 1234 al 1332: capoluogo di podesteria nella
Repubblica di Genova;
dal 1333 al 1758: capoluogo di capitanato nella
Repubblica di Genova;
dal 1759 al 1797: capoluogo di governatorato nella
Repubblica di Genova;
dal 1798 al 1805: capoluogo di cantone nella Repubblica
ligure democratica;
dal 1806 al 1815: capoluogo del Dipartimento degli
Appennini nell'impero francese;
dal 1816 al 1859: capoluogo di provincia nel Regno di
Sardegna;
dal 1860 al 1927: capoluogo di circondario
(Sottoprefettura) nel Regno d'Italia.
Tale processo storico ha consentito alla città di Chiavari
di essere oggi sede, tra l'altro, di: uffici giudiziari
(tribunale, pretura circondariale, procura della Repubblica);
uffici finanziari (ufficio IVA, ufficio del registro, ufficio
delle entrate, conservatoria
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dei registri immobiliari, commissione tributaria di I grado,
eccetera.); ufficio centrale delle poste e delle
telecomunicazioni; azienda di promozione turistica (centro
amministrativo); ispettorato provinciale dell'agricoltura;
camera di commercio; archivio notarile; commissariato di
pubblica sicurezza; comando compagnia Carabinieri; comando
compagnia Guardia di finanza; polizia stradale; polizia
ferroviaria; guardia forestale; distaccamento vigili del
fuoco; carceri giudiziarie; scuola telecomunicazioni forze
armate; uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale
XVIII; ospedale; sezione circoscrizionale per l'impiego;
delegazione Automobile club d'Italia; sede decentrata
dell'Istituto autonomo case popolari; cassa edile; oltre che
della Curia vescovile, e di numerose sedi provinciali di
partiti politici, organizzazioni sindacali, ordini
professionali, enti, associazioni varie, redazioni di
quotidiani, di riviste a tiratura anche nazionale e emittenti
radiofoniche e televisive.
Per quanto attiene, infine, al settore della pubblica
istruzione, Chiavari è sede di asilo nido, di numerose scuole
materne publiche e private, di scuole di istruzione primaria,
e delle seguenti scuole di istruzione superiore: liceo
classico; liceo scientifico; liceo linguistico; istituto
tecnico commerciale; istituto tecnico commerciale per
geometri; istituto statale d'arte; istituto professionale di
Stato per l'industria; istituto professionale di Stato per il
commercio; istituto magistrale; istituto tecnico per il
turismo.
A livello universitario Chiavari ospita l'Istituto
superiore di scienze religiose ed è ora anche sede del Centro
interuniversitario sull'innovazione e l'integrazione europea,
quale momento di collaborazione didattica, scientifica e di
ricerca fra gli atenei di Genova, Milano, politecnico di
Milano, e università commerciale Bocconi di Milano.
Onorevoli colleghi, i titoli per l'istituzione della nuova
provincia di Chiavari con i comuni di Borzonasca, Carasco,
Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna,
Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi,
Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone,
Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano
Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto,
Sestri Levante, Tribogna e Zoagli, ci sembrano evidenti e
probanti. Ed aggiungiamo che, all'unanimità, il 10 marzo 1992,
la stessa provincia di Genova ha espresso parere favorevole in
merito all'istituzione della nuova provincia di Chiavari.
Nel rispetto, quindi, della volontà liberamente espressa
dai comuni interessati, di fronte alle obiettive situazioni e
condizioni determinate dal sorgere dell'area metropolitana di
Genova, in considerazione delle capacità amministrative della
gente del Tigullio, laboriosa e tenace, siamo certi che gli
onorevoli colleghi approveranno con il loro voto la presente
proposta di legge.
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