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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3814
DDL0278-0002
Progetto di legge Camera n. 278 - testo presentato - (DDL12-278)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C278. TESTIPDL
...C278.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC278 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 8 giugno 1990, n. 142
  sull'ordinamento delle autonomie locali, individua le zone del
  nostro territorio che devono essere considerate "aree
  metropolitane", ed indica - fra le altre - quella del comune
  di Genova.  Inoltre la stessa legge, all'articolo 16,
  stabilisce i criteri necessari per la revisione delle attuali
  circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
  province.
    In base a queste disposizioni, il consiglio regionale della
  Liguria ha, in data 22 luglio 1991, approvato la legge
  regionale n. 12 per la delimitazione dell'area metropolitana
  di Genova, dopo aver sentito i comuni interessati.  Durante
  l'attento studio della situazione delle singole aree, apparve
  evidente l'opportunità - date le specifiche caratteristiche
  socio-ambientali - di non comprendere nell'area metropolitana
  di Genova il territorio del comune di Chiavari e degli
  altri che formano l'ampio comprensorio del Tigullio.  D'altro
  lato, questa decisione veniva ad accogliere le istanze e gli
  auspici espressi, da tempo, da questi stessi comuni.
    Perciò, nel rispetto ed in applicazione delle norme della
  citata legge dello Stato, e tenendo conto della legge
  regionale citata, il comune di Chiavari ha assunto
  l'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia, con
  la adesione di ventotto comuni circonvicini che, per i legami
  e le interconnessioni - di natura economica, sociale,
  culturale - dei servizi essenziali alla vita di relazione,
  riconoscono in Chiavari il naturale capoluogo.
    La nuova provincia, in base al censimento generale della
  popolazione, verrebbe ad avere una popolazione di 151.672
  abitanti, cioè circa 48.000 in meno del
 
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  limite di 200.000 disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
  Ma va considerato che la regione Liguria, recependo questo
  limite nel primo comma dell'articolo 4 della legge regionale
  del 12 giugno 1991, n. 9, sulla "promozione e coordinamento
  dell'iniziativa dei comuni per il mutamento delle
  circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
  province", ha anche previsto una deroga.
    Infatti al secondo comma del citato articolo ha disposto
  che: "Il divieto di cui al primo comma (meno di 200.000
  abitanti) può essere derogato qualora ricorrano obiettive
  ragioni giustificative".
    Riteniamo che, nel caso specifico, possano essere obiettive
  ragioni giustificative il fatto che:
        a)  il territorio compreso tra il monte di Portofino
  ed oltre, fino ai confini con le province di Parma e Piacenza,
  costituisce, anche dal punto di vista storico e geografico,
  una entità a sé stante, avente caratteristiche
  fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche
  assolutamente indipendenti dai territori confinanti, ivi
  compreso quello della costituenda area metropolitana
  genovese;
        b)  le differenze esistenti tra la costituenda area
  metropolitana genovese ed il territorio del Tigullio
  costituiscono l'evidente negazione del presupposto
  dell'omogeneità e dell'integrazione di interessi e di servizi
  tra le due aree, per cui fin d'ora si manifesta il timore, da
  parte delle popolazioni del Tigullio, di vedere mortificate le
  proprie aspirazioni ed i propri interessi dalla eventuale
  mancata istituzione della nuova provincia;
        c)  la peculiarità dell'area del Tigullio ne delinea
  una ben definita identità all'interno della regione Liguria e
  dell'attuale provincia di Genova, in particolare grazie ad
  un'intensa attività turistico-commerciale e alla presenza di
  un differenziato e solido tessuto artigianale ed industriale,
  oltre che una ragguardevole incidenza sull'economia agricola e
  peschereccia;
        d)  l'enorme afflusso turistico, sia marino che
  montano (data la varia morfologia del territorio) di
  periodicità stagionale come settimanale - con il
  rilevantissimo fenomeno della seconda casa, ed il cosiddetto
  pendolarismo del fine settimana - determina un alto aumento
  quantitativo di richiesta di servizi pubblici essenziali in
  gran parte dei settori di cui la pubblica amministrazione si
  occupa;
        e)  i legami e le interconnessioni da sempre
  esistenti tra tutti i comuni del territorio del Tigullio,
  nonché l'esistenza dei requisiti che la citata legge n. 142
  del 1990, individua per la creazione di una nuova provincia,
  legittimano la richiesta di istituzione del nuovo ente, anche
  in deroga al numero di abitanti compresi nel corrispondente
  territorio.
    Inoltre, la città di Chiavari, indicata quale capoluogo
  della istituenda provincia, vanta storicamente una posizione
  di autonomia, anche amministrativa, e dal 1234 al 1927 ha
  ricoperto il ruolo di capoluogo di un territorio, quello del
  Tigullio appunto, indipendente da Genova e dalle province
  confinanti:
      dal 1234 al 1332: capoluogo di podesteria nella
  Repubblica di Genova;
      dal 1333 al 1758: capoluogo di capitanato nella
  Repubblica di Genova;
      dal 1759 al 1797: capoluogo di governatorato nella
  Repubblica di Genova;
      dal 1798 al 1805: capoluogo di cantone nella Repubblica
  ligure democratica;
      dal 1806 al 1815: capoluogo del Dipartimento degli
  Appennini nell'impero francese;
      dal 1816 al 1859: capoluogo di provincia nel Regno di
  Sardegna;
      dal 1860 al 1927: capoluogo di circondario
  (Sottoprefettura) nel Regno d'Italia.
    Tale processo storico ha consentito alla città di Chiavari
  di essere oggi sede, tra l'altro, di: uffici giudiziari
  (tribunale, pretura circondariale, procura della Repubblica);
  uffici finanziari (ufficio IVA, ufficio del registro, ufficio
  delle entrate, conservatoria
 
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  dei registri immobiliari, commissione tributaria di I grado,
  eccetera.); ufficio centrale delle poste e delle
  telecomunicazioni; azienda di promozione turistica (centro
  amministrativo); ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  camera di commercio; archivio notarile; commissariato di
  pubblica sicurezza; comando compagnia Carabinieri; comando
  compagnia Guardia di finanza; polizia stradale; polizia
  ferroviaria; guardia forestale; distaccamento vigili del
  fuoco; carceri giudiziarie; scuola telecomunicazioni forze
  armate; uffici amministrativi dell'unità sanitaria locale
  XVIII; ospedale; sezione circoscrizionale per l'impiego;
  delegazione Automobile club d'Italia; sede decentrata
  dell'Istituto autonomo case popolari; cassa edile; oltre che
  della Curia vescovile, e di numerose sedi provinciali di
  partiti politici, organizzazioni sindacali, ordini
  professionali, enti, associazioni varie, redazioni di
  quotidiani, di riviste a tiratura anche nazionale e emittenti
  radiofoniche e televisive.
    Per quanto attiene, infine, al settore della pubblica
  istruzione, Chiavari è sede di asilo nido, di numerose scuole
  materne publiche e private, di scuole di istruzione primaria,
  e delle seguenti scuole di istruzione superiore: liceo
  classico; liceo scientifico; liceo linguistico; istituto
  tecnico commerciale; istituto tecnico commerciale per
  geometri; istituto statale d'arte; istituto professionale di
  Stato per l'industria; istituto professionale di Stato per il
  commercio; istituto magistrale; istituto tecnico per il
  turismo.
    A livello universitario Chiavari ospita l'Istituto
  superiore di scienze religiose ed è ora anche sede del Centro
  interuniversitario sull'innovazione e l'integrazione europea,
  quale momento di collaborazione didattica, scientifica e di
  ricerca fra gli atenei di Genova, Milano, politecnico di
  Milano, e università commerciale Bocconi di Milano.
    Onorevoli colleghi, i titoli per l'istituzione della nuova
  provincia di Chiavari con i comuni di Borzonasca, Carasco,
  Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna,
  Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi,
  Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone,
  Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano
  Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto,
  Sestri Levante, Tribogna e Zoagli, ci sembrano evidenti e
  probanti.  Ed aggiungiamo che, all'unanimità, il 10 marzo 1992,
  la stessa provincia di Genova ha espresso parere favorevole in
  merito all'istituzione della nuova provincia di Chiavari.
    Nel rispetto, quindi, della volontà liberamente espressa
  dai comuni interessati, di fronte alle obiettive situazioni e
  condizioni determinate dal sorgere dell'area metropolitana di
  Genova, in considerazione delle capacità amministrative della
  gente del Tigullio, laboriosa e tenace, siamo certi che gli
  onorevoli colleghi approveranno con il loro voto la presente
  proposta di legge.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-278 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0278 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0003 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=027800 00 FASCIDC=12DDL0278 SORTNAV=0027800 000 00000 ZZDDLC278 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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