| 1. La provincia di Genova, entro il termine di diciotto
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, procede alla ricognizione della propria
dotazione organica di personale e delibera lo stato di
consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti
ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in
proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal
commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
Le relative procedure devono essere improrogabilmente
completate prima delle elezioni dei consigli delle due
province che hanno luogo nel turno generale delle prime con-
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sultazioni amministrative successive alla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta salva l'ipotesi
dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di
Genova.
3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia
di Genova continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito
dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione
provinciale.
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