| 1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 3
sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'articolo 2
della legge 10 settembre 1960, n. 962.
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