| 1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in
relazione alle proprie disponibilità di bilancio,
l'opportunità di istituire nel territorio della nuova
provincia uffici periferici al fine di garantire l'efficienza
amministrativa.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti
alla provincia di Chiavari, il Ministero dell'interno per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Genova, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione
alla popolazione delle due province interessate, secondo i
dati dell'ultima rilevazione annuale effettuata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e, per il restante 10 per
cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
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3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo
scorporo dal bilancio della provincia di Genova dei fondi di
spettanza della provincia di Chiavari.
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