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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


382
DDL0022-0010
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
      (Misure di sicurezza e procedure amministrative).
      1.  Ferme restando le disposizioni del presente decreto,
  allo stoccaggio, al trasporto e al riutilizzo dei residui di
  cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di
  sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
  normativa vigente per le attività industriali o commerciali
  relative alla materia prima corrispondente, con particolare
  riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti
  il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto
  delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono
  applicabili.
      2.  Gli impianti di produzione di energia elettrica con
  potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici
  e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW,
  che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in
  base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento
  poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del
  Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 175 del 27 luglio 1991.  Per gli
  impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore
  la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza
  di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla
  quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di
  sessanta giorni dalla relativa richiesta.  Resta comunque
  esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera
  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come
  fonte di energia derivino variazioni qualitative delle
  emissioni inquinanti dell'impianto.
      3.  In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui
  al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche
  previste dalla
 
                              Pag. 12
 
  normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e
  nocivi, e per le corrispondenti attività previste
  nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle
  caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico
  e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli
  articoli 4, comma 2, e 9.
      4.  Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati
  al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello
  stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque
  superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte
  della competente regione e salve le prescrizioni tecniche
  imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela
  dell'ambiente e della salute.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=021 PAGFIN=0012 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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