| 1. Lo Stato garantisce la salvaguardia, il restauro e la
valorizzazione, sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico,
storico, archeologico ed artistico, del centro storico di
Genova e ne assicura la vitalità socioeconomica, nel quadro
dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della
regione.
2. La salvaguardia del centro storico di Genova è
dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
3. Al perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2
concorrono lo Stato, la regione Liguria e gli enti locali.
4. Le funzioni di competenza sono esercitate per mezzo di
una società per azioni a capitale interamente pubblico,
denominata "Genova nuova", costituita ai sensi dell'articolo
3, secondo le disposizioni della presente legge.
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