| 1. Sono di competenza dello Stato gli studi, i progetti e
le opere relativi:
a) al risanamento ambientale;
b) al restauro del centro storico di Genova, al
consolidamento ed alla salvaguardia del suo patrimonio
storico, artistico e archeologico.
2. Sono altresì di competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1, gli interventi straordinari finalizzati allo
sviluppo socioeconomico del centro storico di Genova,
relativi:
a) alla programmazione ed incentivazione di
attività economiche ambientalmente e socialmente
compatibili;
b) all'edilizia pubblica ed alla disciplina
dell'uso dei patrimoni immobiliari pubblici e privati.
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