| 1. E' costituita la società "Genova nuova", che esercita le
funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sotto la
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il capitale sociale della società "Genova nuova" è
sottoscritto integralmente dallo Stato. Le azioni sono
depositate presso il Ministero del tesoro. Il capitale sociale
è stabilito in lire 750 miliardi, ed è conferito dallo Stato
nel triennio 19941996 in ragione di lire 250 miliardi
annue.
3. Sono attribuiti in concessione gratuita per novantanove
anni a favore della società "Genova nuova" i beni immobili
siti nel centro storico di Genova che, già appartenenti al
demanio dello Stato, siano stati trasferiti al patrimonio
disponibile dello Stato con decreto del Ministro delle
finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
4. La società "Genova nuova" può contrarre mutui ed
emettere obbligazioni nei limiti di cui all'articolo 2410 del
codice civile.
5. La società "Genova nuova" coordina la gestione e
l'impiego di ogni altro contributo pubblico o privato, anche
proveniente dall'estero, che sia concesso per la salvaguardia
idrogeologica, ambientale e artistica o per lo sviluppo
socio-economico del centro storico di Genova.
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