| 1. Il consiglio di amministrazione della società "Genova
nuova" è costituito:
a) da un commissario straordinario del Governo, che
ne assume la presidenza;
b) da un esperto in pianificazione territoriale ed
urbanistica, designato dal consiglio regionale della Liguria
con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati,
nell'ambito di una terna di nomi indicata dagli ordini
professionali degli ingegneri e degli architetti della Liguria
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d'intesa con la facoltà di architettura dell'università di
Genova;
c) da un esperto in tecniche del disinquinamento o
in tecniche della valutazione di impatto ambientale, designato
dal consiglio comunale di Genova con la maggioranza dei tre
quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di
nomi indicata dal senato accademico dell'università di
Genova;
d) da un esperto in materie economiche designato
dal consiglio comunale di Genova con la maggioranza dei tre
quinti dei consiglieri assegnati, nell'ambito di una terna di
nomi indicata dal senato accademico dell'università di
Genova.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e restano in carica cinque anni.
3. La cessazione dalla carica del presidente del consiglio
di amministrazione, comunque motivata, comporta la decadenza
dell'intero consiglio di amministrazione.
4. Entro novanta giorni dalla nomina dei suoi componenti,
il consiglio di amministrazione delibera lo statuto della
società "Genova nuova" e lo propone per l'approvazione al
Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con
proprio decreto.
5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
6. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore
generale, responsabile dell'organizzazione interna della
società.
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