| 1. Allo scadere del quinto anno di attività, il consiglio
di amministrazione può deliberare la cessione di quote del
capitale sociale alla regione Liguria, alla provincia di
Genova ed al comune di Genova.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 il consiglio
di amministrazione può altresì deliberare una
ricapitalizzazione della società consentendo che quote del
capitale sociale siano acquisite da soggetti pubblici o
privati, purché lo Stato e gli enti di cui al comma 1
conservino comunque la maggioranza assoluta del capitale
sociale.
3. Entro sessanta giorni dall'avvenuto conferimento dei
nuovi capitali, il consiglio di amministrazione procede alla
convocazione dell'assemblea dei soci per la deliberazione del
nuovo statuto sociale.
| |