| 1. La società "Genova nuova", entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, costituisce un proprio
comitato scientifico internazionale, con esperti in numero non
superiore a dodici, designati dalla università di Genova,
dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti
della provincia di Genova, nonché da istituzioni culturali e
scientifiche italiane e straniere.
2. Alle riunioni del comitato scientifico sono invitati i
presidenti delle Commissioni
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permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti in materia di cultura, beni culturali,
ambiente e territorio.
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