| (Movimenti transfrontalieri).
1. All'esportazione e all'importazione dei residui
destinati al riutilizzo, sottoposti al regime di cui
all'articolo 5, si applicano le norme in materia di spedizioni
transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988.
2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1,
dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, si applica
la procedura di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.
3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei
residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario
dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del
presente decreto.
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