| 1. La società "Genova nuova" utilizza il patrimonio
immobiliare ad essa attribuito in concessione ai sensi del
comma 3 dell'articolo 3 e gli immobili da essa acquisiti,
anche stipulando convenzioni con soggetti pubblici o privati
relative all'uso dei medesimi beni, al loro restauro e
consolidamento, nonché alla localizzazione di attività
economiche ambientalmente e socialmente compatibili con le
caratteristiche del centro storico di Genova.
2. La società può stipulare convenzioni con privati anche
al fine di garantire il restauro e il consolidamento di
immobili adibiti ad uso di abitazione. In tal caso la
convenzione deve prevedere i termini e le modalità per
l'offerta in locazione delle singole unità abitative.
3. La società può stipulare convenzioni con i proprietari
di immobili al fine di contribuire al loro restauro e
consolidamento in relazione a particolari destinazioni d'uso o
a specifiche utilizzazioni per il conseguimento degli scopi di
cui alla presente legge.
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