| 1. Il consiglio di amministrazione della società "Genova
nuova" comunica i programmi di massima ed i progetti esecutivi
degli interventi di propria competenza al Presidente del
Consiglio dei ministri, affinché ne sia data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
2. I programmi ed i progetti di cui al comma 1 sono
pubblici, liberamente consultabili presso gli uffici della
società.
3. Entro novanta giorni della pubblicazione dell'annuncio
di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale le
amministrazioni locali, regionali e statali, e chiunque vi
abbia interesse, possono proporre opposizione
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motivata verso i programmi e i progetti della società,
per motivi attinenti alla pianificazione urbanistica e
territoriale, alla tutela del patrimonio artistico,
archeologico e monumentale, alla valutazione dell'impatto
ambientale o alle conseguenze socio-economiche degli
interventi. In tal caso il presidente del consiglio di
amministrazione della società trasmette gli atti al Presidente
del Consiglio dei ministri, che decide entro il termine
perentorio di sessanta giorni.
4. Il procedimento di cui al comma 3 sostituisce tutte le
autorizzazioni ed i pareri richiesti dalle vigenti
disposizioni di legge. Programmi e progetti si intendono
approvati se entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale
non è stata proposta opposizione, ovvero se entro i sessanta
giorni successivi il Presidente del Consiglio dei ministri non
ha deciso in merito all'opposizione.
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