| 1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il consiglio di
amministrazione predispone i bilanci della società, provvede
alla loro certificazione a cura di una delle società di
revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito
dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e ne trasmette copia, con allegata una relazione
illustrativa sui programmi, i progetti e le opere allo studio
o in corso, al Presidente del Consiglio dei ministri che, fino
alla data di entrata in vigore dello statuto sociale di cui
all'articolo 6, comma
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3, della presente legge provvede alla loro approvazione.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al
Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno sull'attività
della società "Genova nuova".
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