| 1. E' autorizzato il conferimento di lire 750 miliardi da
parte dello Stato al capitale sociale della società "Genova
nuova" nel triennio 1994-1996 in ragione di lire 250 miliardi
annue.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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