| Onorevoli Colleghi! -- La legge 3 aprile 1979, n. 95,
cosiddetta "legge Prodi", che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ha
fissato il principio della sottoposizione delle imprese
commerciali aventi una particolare esposizione debitoria verso
istituti bancari e/o previdenziali alla procedura di
amministrazione straordinaria, sostitutiva di quella
fallimentare.
Accertato lo stato di insolvenza dalla autorità
giudiziaria, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, apre la procedura di
amministrazione straordinaria, nominando un commissario e
disponendo, ove del caso, la continuazione dell'esercizio
dell'impresa.
Ogni creditore dell'impresa, il cui titolo di credito sia
sorto anteriormente all'inizio della procedura, ha diritto di
insinuarsi nella procedura ed il credito viene ammesso secondo
gli stessi princìpi che regolano la materia fallimentare.
Quindi, se fondato, a seconda dei casi sarà chirografario o
privilegiato e dovrà attendere per l'eventuale soddisfazione
(totale o parziale) la chiusura della procedura.
Nella amministrazione straordinaria, come nel fallimento, i
debiti contratti per la gestione dell'impresa fallita sono
soddisfatti in prededuzione come debiti della massa e, quindi,
vengono pagati subito dopo il loro sorgere.
Ciò premesso, va tenuto presente che, successivamente,
l'articolo 4 del decreto
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legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e successive
modificazioni, ha introdotto il principio della
prededucibilità delle indennità dei dipendenti delle imprese
in amministrazione straordinaria per il loro intero importo,
cioè anche per le quote maturate anteriormente all'inizio
della procedura.
Analogamente, il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n.
381, sia pure limitato allo specifico scopo di sovvenire i
lavoratori marittimi delle flotte Lauro e Costa, ha disposto
la prededuzione di tutti indistinamente i crediti dei
dipendenti delle imprese di navigazione marittima poste in
amministrazione straordinaria, anche se sorti anteriormente
all'inizio della procedura.
Di fronte a questa situazione, ed a tutela dei diritti dei
lavoratori delle imprese
in crisi rientranti nella "legge Prodi", che si trovano
esclusi dalle più favorevoli norme in materia successivamente
dettate dal legislatore e condivise dalla giurisprudenza,
presentiamo questa proposta di legge per la parificazione
delle aspettative di tanti lavoratori.
Infatti numerose vertenze, proposte da dipendenti delle
imprese per le quali vige la "legge Prodi" ed i cui rapporti
di dipendenza sono cessati oltre il biennio anteriore alla
continuazione della attività aziendale, si trovano tuttora di
fronte alla magistratura, mentre altre sono state definite con
sentenze sfavorevoli ai lavoratori.
Pertanto, al fine di raggiungere una sostanziale ed
effettiva parità di trattamento, riteniamo necessario proporre
la estensione della più favorevole disciplina a tutela di
questi lavoratori.
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