Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3836
DDL0280-0002
Progetto di legge Camera n. 280 - testo presentato - (DDL12-280)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C280. TESTIPDL
...C280.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC280 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 3 aprile 1979, n. 95,
  cosiddetta "legge Prodi", che ha convertito, con
  modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ha
  fissato il principio della sottoposizione delle imprese
  commerciali aventi una particolare esposizione debitoria verso
  istituti bancari e/o previdenziali alla procedura di
  amministrazione straordinaria, sostitutiva di quella
  fallimentare.
    Accertato lo stato di insolvenza dalla autorità
  giudiziaria, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, con proprio decreto, apre la procedura di
  amministrazione straordinaria, nominando un commissario e
  disponendo, ove del caso, la continuazione dell'esercizio
  dell'impresa.
    Ogni creditore dell'impresa, il cui titolo di credito sia
  sorto anteriormente all'inizio della procedura, ha diritto di
  insinuarsi nella procedura ed il credito viene ammesso secondo
  gli stessi princìpi che regolano la materia fallimentare.
  Quindi, se fondato, a seconda dei casi sarà chirografario o
  privilegiato e dovrà attendere per l'eventuale soddisfazione
  (totale o parziale) la chiusura della procedura.
    Nella amministrazione straordinaria, come nel fallimento, i
  debiti contratti per la gestione dell'impresa fallita sono
  soddisfatti in prededuzione come debiti della massa e, quindi,
  vengono pagati subito dopo il loro sorgere.
    Ciò premesso, va tenuto presente che, successivamente,
  l'articolo 4 del decreto
 
                               Pag. 2
 
  legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e successive
  modificazioni, ha introdotto il principio della
  prededucibilità delle indennità dei dipendenti delle imprese
  in amministrazione straordinaria per il loro intero importo,
  cioè anche per le quote maturate anteriormente all'inizio
  della procedura.
    Analogamente, il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n.
  381, sia pure limitato allo specifico scopo di sovvenire i
  lavoratori marittimi delle flotte Lauro e Costa, ha disposto
  la prededuzione di tutti indistinamente i crediti dei
  dipendenti delle imprese di navigazione marittima poste in
  amministrazione straordinaria, anche se sorti anteriormente
  all'inizio della procedura.
    Di fronte a questa situazione, ed a tutela dei diritti dei
  lavoratori delle imprese
  in crisi rientranti nella "legge Prodi", che si trovano
  esclusi dalle più favorevoli norme in materia successivamente
  dettate dal legislatore e condivise dalla giurisprudenza,
  presentiamo questa proposta di legge per la parificazione
  delle aspettative di tanti lavoratori.
    Infatti numerose vertenze, proposte da dipendenti delle
  imprese per le quali vige la "legge Prodi" ed i cui rapporti
  di dipendenza sono cessati oltre il biennio anteriore alla
  continuazione della attività aziendale, si trovano tuttora di
  fronte alla magistratura, mentre altre sono state definite con
  sentenze sfavorevoli ai lavoratori.
    Pertanto, al fine di raggiungere una sostanziale ed
  effettiva parità di trattamento, riteniamo necessario proporre
  la estensione della più favorevole disciplina a tutela di
  questi lavoratori.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-280 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0280 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=028000 00 FASCIDC=12DDL0280 SORTNAV=0028000 000 00000 ZZDDLC280 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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