| 1. In sede di applicazione del decretolegge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, i debiti comunque derivanti dal rapporto
subordinato di lavoro, ivi comprese le indennità di anzianità
globalmente dovute, sorti anteriormente all'inizio della
procedura di amministrazione straordinaria, costituiscono
debiti contratti per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa. Ad essi, pertanto, si applica il disposto
dell'articolo 111, primo comma, delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e gli stessi sono
soddisfatti in prededuzione.
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