| 1. Lo Stato assume nei ruoli ordinari delle accademie di
belle arti il personale della scuola legalmente riconosciuta
dell'Accademia ligustica di Genova, purché in possesso dei
requisiti richiesti per il personale di ruolo.
2. Al personale, assunto nei ruoli delle accademie di belle
arti, è riconosciuto il periodo di servizio prestato
nell'Accademia ligustica a far data dal suo riconoscimento
legale.
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