| Onorevoli Colleghi! -- L'attività di spedizioniere, oltre
che dagli articoli del codice civile che disciplinano il
contratto di spedizione, è tuttora regolata dalla legge 14
novembre 1941, n. 1442, che da oltre cinquant'anni non ha
subìto alcuna modifica nonostante la completa trasformazione
verificatasi nella realtà operativa del settore a livello
nazionale e mondiale.
Questa legge, che istituiva gli elenchi autorizzati degli
spedizionieri, è ormai inadeguata e non più rispondente alle
attuali esigenze della categoria delle case di spedizione, e
tanto meno agli odierni interessi dell'utenza.
Si deve ancora rilevare che la legge n. 1442 del 1941 ha
sempre avuto una difficile applicazione, per la mancata
emanazione del regolamento di esecuzione previsto
dall'articolo 25 della legge stessa.
Scopo fondamentale della presente proposta di legge è,
pertanto, quello di sostituire alla vecchia normativa una
disciplina più rispondente alle reali attività svolte
attualmente dalle case di spedizione che - con i loro
quarantamila addetti e gli ottantamila miliardi lordi di
fatturato annuo - rivestono un ruolo sempre più importante
nell'intero sistema del trasporto delle merci e della
logistica, dove hanno sempre maggiore rilevanza le operazioni
accessorie svolte dallo spedizioniere, con una frequente
assunzione della qualità di vettore e di operatore del
trasporto intermodale, e ciò per offrire alla clientela un
servizio completo e tecnicamente elevato.
Da qui l'esigenza di una normativa che garantisca un
adeguato controllo dei requisiti di accesso e di quelli
necessari all'esercizio dell'attività, sotto il duplice
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della capacità tecnica e dell'accertamento della capacità
economica e finanziaria; e ciò per tutelare sia la categoria
sia i terzi, che hanno diritto - proprio perché la logistica
dei trasporti è un anello fondamentale della compravendita
internazionale - ad un servizio sempre più teso a realizzare
la qualità totale.
Il momento fondamentale di qualificazione della scelta
legislativa deve quindi consistere nella individuazione dei
dati selettivi per l'accesso e lo svolgimento dell'attività di
spedizione.
Tenuto conto dell'importanza economica di questa attività e
del rapporto fiduciario con il cliente, è imprescindibile che
l'esercizio di tale attività sia consentito soltanto a quei
soggetti che per i requisiti che posseggono danno garanzia di
un corretto svolgimento dell'attività stessa.
Se appare necessario confermare e precisare le scelte già
effettuate nel 1941 per un accesso selezionato all'attività di
spedizioniere, si debbono individuare i criteri selettivi.
Sotto questo profilo non si può non tener conto delle
profonde innovazioni intervenute nel settore economico in cui
opera lo spedizioniere, tutte volte a richiedere che tale
attività acquisti sempre più le caratteristiche di una
attività imprenditoriale, che impone organizzazioni aziendali
complesse, per assicurare nel modo più veloce ed affidabile il
trasferimento dei beni da o per i punti lontani del globo.
Ne consegue che i processi selettivi devono basarsi non
tanto sulle caratteristiche dei singoli soggetti fisici che
svolgono l'attività di spedizioniere, quanto su elementi
propri dell'organizzazione imprenditoriale.
Puntare sull'organizzazione di impresa, ovviamente, non
significa disconoscere che coloro che lavorano nell'impresa
stessa non debbano possedere caratteristiche professionali
qualificanti, acquisibili sopprattutto attraverso la
partecipazione all'attività imprenditoriale della casa di
spedizione più che in conseguenza del possesso di titoli
formali.
Di conseguenza si è pensato (articolo 4) che una anzianità
di tre anni per i dirigenti, o di cinque anni per altro
personale particolarmente qualificato adibito a funzioni
operative, sia di per se stessa sufficiente per partecipare
all'attività di spedizioniere.
E' parso tuttavia giuridicamente corretto consentire, in
via alternativa, la possibilità di acquisire le qualifiche
obiettive necessarie anche tramite un esame di tipo
professionale.
In ogni caso anche in questa ipotesi è opportuno prevedere
un periodo di tirocinio, conformemente a quanto disposto in
merito dalla legislazione belga.
Il processo selettivo conduce alla costituzione di un albo
(articolo 3) a carattere nazionale.
La gestione dell'albo professionale, che consiste
sostanzialmente nel provvedere in merito alle ammissioni ad
alle cancellazioni, deve essere affidata ad un organo
collegiale (articolo 7) composto da rappresentanti della
categoria e da rappresentanti dei Ministeri interessati
(industria, commercio ed artigianato, trasporti e navigazione,
interno).
I requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed
organizzativa saranno stabiliti dal regolamento di attuazione
della legge (articolo 19) emanato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sentite le associazioni
nazionali degli spedizionieri.
E' stata anche prevista la creazione di commissioni
regionali (articolo 8), composte in misura maggioritaria da
rappresentanti della categoria, alle quali demandare compiti
istruttori per lo svolgimento delle funzioni di rilievo
nazionale attinenti alla gestione dell'albo, oltre che
attribuzioni proprie, soprattutto in relazione al controllo
sulla correttezza del comportamento degli spedizionieri nello
svolgimento dell'attività.
Inoltre è previsto che la categoria si doti di un proprio
codice deontologico e di sicuri parametri di riferimento per
valutare le diverse situazioni che possono verificarsi sotto
il profilo della correttezza.
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L'esigenza più pressante da soddisfare è quella di
contrastare l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale
in oggetto.
Il problema non è tanto quello della adeguatezza delle
sanzioni (articolo 15) quanto della creazione di meccanismi
idonei a individuare con celerità e certezza i soggetti che
abusivamente svolgono l'attività di spedizione.
Sotto questo aspetto è stato ritenuto opportuno prevedere
(articolo 14) nei documenti che necessariamente accompagnano
la merce l'obbligo della indicazione della impresa di
spedizione che è intervenuta, e le relative sanzioni per
l'omissione di tali indicazioni.
L'obbligo di preventivi criteri selettivi (articolo 4) e la
introduzione di un codice deontologico, mentre garantiranno
agli utenti un servizio ad una migliore affidabilità,
devono, nel contempo, comportare per le imprese di
spedizione:
l'obbligo di cui all'articolo 1719 del codice civile di
corrispondere alle imprese di spedizione la provvista
finanziaria necessaria allo svolgimento dell'incarico avuto
dal mandante (articolo 12);
l'introduzione di una limitazione della responsabilità
(articolo 13), in analogia a quanto previsto dalla legge 22
agosto 1985, n. 450, per i vettori stradali per il traffico
nazionale, dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali riconosciute dallo Stato italiano.
Per l'applicazione dei nuovi criteri normativi dell'impresa
di spedizione è previsto (articolo 18) un adeguato periodo
transitorio (tre anni) al fine di consentire a coloro che già
esercitano questa attività di adeguarsi al nuovo
ordinamento.
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