Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3848
DDL0282-0002
Progetto di legge Camera n. 282 - testo presentato - (DDL12-282)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C282. TESTIPDL
...C282.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC282 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'attività di spedizioniere, oltre
  che dagli articoli del codice civile che disciplinano il
  contratto di spedizione, è tuttora regolata dalla legge 14
  novembre 1941, n. 1442, che da oltre cinquant'anni non ha
  subìto alcuna modifica nonostante la completa trasformazione
  verificatasi nella realtà operativa del settore a livello
  nazionale e mondiale.
    Questa legge, che istituiva gli elenchi autorizzati degli
  spedizionieri, è ormai inadeguata e non più rispondente alle
  attuali esigenze della categoria delle case di spedizione, e
  tanto meno agli odierni interessi dell'utenza.
    Si deve ancora rilevare che la legge n. 1442 del 1941 ha
  sempre avuto una difficile applicazione, per la mancata
  emanazione del regolamento di esecuzione previsto
  dall'articolo 25 della legge stessa.
    Scopo fondamentale della presente proposta di legge è,
  pertanto, quello di sostituire alla vecchia normativa una
  disciplina più rispondente alle reali attività svolte
  attualmente dalle case di spedizione che - con i loro
  quarantamila addetti e gli ottantamila miliardi lordi di
  fatturato annuo - rivestono un ruolo sempre più importante
  nell'intero sistema del trasporto delle merci e della
  logistica, dove hanno sempre maggiore rilevanza le operazioni
  accessorie svolte dallo spedizioniere, con una frequente
  assunzione della qualità di vettore e di operatore del
  trasporto intermodale, e ciò per offrire alla clientela un
  servizio completo e tecnicamente elevato.
    Da qui l'esigenza di una normativa che garantisca un
  adeguato controllo dei requisiti di accesso e di quelli
  necessari all'esercizio dell'attività, sotto il duplice
  profilo
 
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  della capacità tecnica e dell'accertamento della capacità
  economica e finanziaria; e ciò per tutelare sia la categoria
  sia i terzi, che hanno diritto - proprio perché la logistica
  dei trasporti è un anello fondamentale della compravendita
  internazionale - ad un servizio sempre più teso a realizzare
  la qualità totale.
    Il momento fondamentale di qualificazione della scelta
  legislativa deve quindi consistere nella individuazione dei
  dati selettivi per l'accesso e lo svolgimento dell'attività di
  spedizione.
    Tenuto conto dell'importanza economica di questa attività e
  del rapporto fiduciario con il cliente, è imprescindibile che
  l'esercizio di tale attività sia consentito soltanto a quei
  soggetti che per i requisiti che posseggono danno garanzia di
  un corretto svolgimento dell'attività stessa.
    Se appare necessario confermare e precisare le scelte già
  effettuate nel 1941 per un accesso selezionato all'attività di
  spedizioniere, si debbono individuare i criteri selettivi.
    Sotto questo profilo non si può non tener conto delle
  profonde innovazioni intervenute nel settore economico in cui
  opera lo spedizioniere, tutte volte a richiedere che tale
  attività acquisti sempre più le caratteristiche di una
  attività imprenditoriale, che impone organizzazioni aziendali
  complesse, per assicurare nel modo più veloce ed affidabile il
  trasferimento dei beni da o per i punti lontani del globo.
    Ne consegue che i processi selettivi devono basarsi non
  tanto sulle caratteristiche dei singoli soggetti fisici che
  svolgono l'attività di spedizioniere, quanto su elementi
  propri dell'organizzazione imprenditoriale.
    Puntare sull'organizzazione di impresa, ovviamente, non
  significa disconoscere che coloro che lavorano nell'impresa
  stessa non debbano possedere caratteristiche professionali
  qualificanti, acquisibili sopprattutto attraverso la
  partecipazione all'attività imprenditoriale della casa di
  spedizione più che in conseguenza del possesso di titoli
  formali.
    Di conseguenza si è pensato (articolo 4) che una anzianità
  di tre anni per i dirigenti, o di cinque anni per altro
  personale particolarmente qualificato adibito a funzioni
  operative, sia di per se stessa sufficiente per partecipare
  all'attività di spedizioniere.
    E' parso tuttavia giuridicamente corretto consentire, in
  via alternativa, la possibilità di acquisire le qualifiche
  obiettive necessarie anche tramite un esame di tipo
  professionale.
    In ogni caso anche in questa ipotesi è opportuno prevedere
  un periodo di tirocinio, conformemente a quanto disposto in
  merito dalla legislazione belga.
    Il processo selettivo conduce alla costituzione di un albo
  (articolo 3) a carattere nazionale.
    La gestione dell'albo professionale, che consiste
  sostanzialmente nel provvedere in merito alle ammissioni ad
  alle cancellazioni, deve essere affidata ad un organo
  collegiale (articolo 7) composto da rappresentanti della
  categoria e da rappresentanti dei Ministeri interessati
  (industria, commercio ed artigianato, trasporti e navigazione,
  interno).
    I requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed
  organizzativa saranno stabiliti dal regolamento di attuazione
  della legge (articolo 19) emanato dal Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato sentite le associazioni
  nazionali degli spedizionieri.
    E' stata anche prevista la creazione di commissioni
  regionali (articolo 8), composte in misura maggioritaria da
  rappresentanti della categoria, alle quali demandare compiti
  istruttori per lo svolgimento delle funzioni di rilievo
  nazionale attinenti alla gestione dell'albo, oltre che
  attribuzioni proprie, soprattutto in relazione al controllo
  sulla correttezza del comportamento degli spedizionieri nello
  svolgimento dell'attività.
    Inoltre è previsto che la categoria si doti di un proprio
  codice deontologico e di sicuri parametri di riferimento per
  valutare le diverse situazioni che possono verificarsi sotto
  il profilo della correttezza.
 
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    L'esigenza più pressante da soddisfare è quella di
  contrastare l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale
  in oggetto.
    Il problema non è tanto quello della adeguatezza delle
  sanzioni (articolo 15) quanto della creazione di meccanismi
  idonei a individuare con celerità e certezza i soggetti che
  abusivamente svolgono l'attività di spedizione.
    Sotto questo aspetto è stato ritenuto opportuno prevedere
  (articolo 14) nei documenti che necessariamente accompagnano
  la merce l'obbligo della indicazione della impresa di
  spedizione che è intervenuta, e le relative sanzioni per
  l'omissione di tali indicazioni.
    L'obbligo di preventivi criteri selettivi (articolo 4) e la
  introduzione di un codice deontologico, mentre garantiranno
  agli utenti un servizio ad una migliore affidabilità,
  devono, nel contempo, comportare per le imprese di
  spedizione:
      l'obbligo di cui all'articolo 1719 del codice civile di
  corrispondere alle imprese di spedizione la provvista
  finanziaria necessaria allo svolgimento dell'incarico avuto
  dal mandante (articolo 12);
      l'introduzione di una limitazione della responsabilità
  (articolo 13), in analogia a quanto previsto dalla legge 22
  agosto 1985, n. 450, per i vettori stradali per il traffico
  nazionale, dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
  internazionali riconosciute dallo Stato italiano.
    Per l'applicazione dei nuovi criteri normativi dell'impresa
  di spedizione è previsto (articolo 18) un adeguato periodo
  transitorio (tre anni) al fine di consentire a coloro che già
  esercitano questa attività di adeguarsi al nuovo
  ordinamento.
 
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