| (Definizione di impresa di spedizione).
1. Agli effetti della presente legge è considerata "impresa
di spedizione" l'impresa che, in forma individuale o
societaria, svolge attività di spedizione per terra, per mare
o per via aria, assumendo l'organizzazione del trasporto della
merce e obbligandosi, in proprio nome o in nome del
committente ed in ogni caso per conto del committente, alla
conclusione dei contratti necessari alla prestazione del
servizio di spedizione.
2. Rientra nell'attività di spedizione l'esecuzione di
tutte le operazioni necessarie al trasporto della merce, quali
l'imballaggio, la pesatura, il ritiro e la custodia delle
merci, nonché la consegna al vettore, il carico, lo scarico,
le coperture assicurative, gli adempimenti amministrativi e
doganali in genere, lo svincolo all'arrivo, l'inoltro e la
consegna a destinazione della merce e quanto altro necessario
all'attuazione del mandato di spedizione.
3. Nel caso in cui l'impresa, con mezzi propri o altrui,
assuma direttamente l'esecuzione del trasporto essa è
configurabile quale spedizioniere-vettore.
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