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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


385
DDL0022-0013
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
               (Registri di carico e scarico).
        1.  I soggetti che svolgono attività di raccolta e
  trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al
  riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se
  effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e
  coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio,
 
                              Pag. 13
 
  importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei
  residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono
  annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su
  appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del
  registro al momento del prelievo o dello stoccaggio,
  giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi,
  per ciascuna tipologia di residui, le seguenti
  informazioni:
          a)  la quantità (peso o volume, se necessario
  correlati alla percentuale di umidità);
          b)  la qualità (principali caratteristiche
  chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se
  trattasi di residuo tossico e nocivo);
          c)  la provenienza (identificazione dell'impianto
  e dell'attività produttiva specifica);
          d)  la frequenza della raccolta;
          e)  il nome dell'impresa che ha effettuato il
  trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del
  mezzo di trasporto utilizzato;
          f)  le date di carico e scarico;
          g)  il modo di trattamento e di riutilizzo.
      2.  Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di
  carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui
  all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici
  e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
  nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la
  produzione dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere
  b), c)  ed  e).
      3.  I registri di cui al comma 1 possono essere
  sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in
  esso previsti, da:
          a)  registri di carico e scarico dei rifiuti di
  cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre
  1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n. 475;
          b)  registri IVA di acquisto e vendita;
          c)  scrittura ausiliare di magazzino di cui
  all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
          d)  altri registri la cui tenuta sia resa
  obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati
  ai sensi del comma 1.
      4.  I registri devono essere messi a disposizione
  dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli
  insediamenti.
      5.  I registri devono essere conservati per almeno cinque
  anni dalla data dell'ultima registrazione.
      6.  I registri possono essere tenuti anche dalle
  organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad
  annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=042 PAGFIN=0013 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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