| (Registri di carico e scarico).
1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e
trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al
riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se
effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e
coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio,
Pag. 13
importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei
residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono
annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su
appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del
registro al momento del prelievo o dello stoccaggio,
giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi,
per ciascuna tipologia di residui, le seguenti
informazioni:
a) la quantità (peso o volume, se necessario
correlati alla percentuale di umidità);
b) la qualità (principali caratteristiche
chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se
trattasi di residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto
e dell'attività produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il
trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del
mezzo di trasporto utilizzato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui
all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici
e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la
produzione dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere
b), c) ed e).
3. I registri di cui al comma 1 possono essere
sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in
esso previsti, da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475;
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) altri registri la cui tenuta sia resa
obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati
ai sensi del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione
dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli
insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque
anni dalla data dell'ultima registrazione.
6. I registri possono essere tenuti anche dalle
organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad
annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.
| |