| (Albo delle imprese di spedizione).
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'albo nazionale delle imprese di
spedizione.
2. La tenuta dell'albo è affidata alla commissione
nazionale di cui all'articolo 7, che lo aggiorna e ne cura la
pubblicazione annuale, inviandone copia alle commissioni
regionali di cui all'articolo 8.
3. Per ciascuna impresa iscritta devono essere indicate la
denominazione, la sede, il responsabile e quanto altro
previsto nel regolamento di cui all'articolo 19.
| |