| (Condizioni per l'iscrizione all'albo).
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo le imprese devono
dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia o in uno Stato
membro della Comunità europea, e comunque con sede operativa
in Italia;
b) avere, come l'oggetto sociale, specificatamente
l'attività di spedizione, ove l'attività imprenditoriale sia
svolta in forma societaria;
c) essere iscritte nel registro delle ditte della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio;
d) non avere in corso procedure di liquidazione o
fallimento, né essere state dichiarate fallite;
e) avere i requisiti di adeguata capacità
finanziaria, tecnica ed organizzativa stabiliti nel
regolamento di cui all'articolo 19;
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f) avere versato la cauzione nella misura
determinata dalla commissione nazionale di cui all'articolo
7.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo il titolare delle
imprese individuali, ovvero il legale rappresentante e
l'institore nel caso di società, deve avere i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non essere interdetto, inabilitato, fallito,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, non aver
riportato condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per
il quale la legge preveda la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni;
c) aver svolto ininterrottamente per tre anni
l'attività di spedizioniere in uno dei Paesi membri della
Comunità europea in qualità di legale rappresentante o di
dirigente, adibito a funzioni operative, ovvero aver superato
la prova di idoneità nell'esame scritto e orale di cui al
comma 3.
3. E' istituito un apposito esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità dell'aspirante all'esercizio
dell'attività di spedizioniere. L'accesso a tale esame è
consentito a quanti possiedono un diploma di scuola media
superiore e hanno svolto un periodo di tirocinio della durata
di almeno due anni presso un'impresa di spedizione con sede in
Italia o in uno dei Paesi membri della Comunità europea. Le
materie e le modalità dell'esame sono stabilite con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.
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