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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3852
DDL0282-0006
Progetto di legge Camera n. 282 - testo presentato - (DDL12-282)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C282. TESTIPDL
...C282.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC282 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Condizioni per l'iscrizione all'albo).
    1.  Per ottenere l'iscrizione all'albo le imprese devono
  dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
        a)  avere sede legale in Italia o in uno Stato
  membro della Comunità europea, e comunque con sede operativa
  in Italia;
        b)  avere, come l'oggetto sociale, specificatamente
  l'attività di spedizione, ove l'attività imprenditoriale sia
  svolta in forma societaria;
        c)  essere iscritte nel registro delle ditte della
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  competente per territorio;
        d)  non avere in corso procedure di liquidazione o
  fallimento, né essere state dichiarate fallite;
      e)  avere i requisiti di adeguata capacità
  finanziaria, tecnica ed organizzativa stabiliti nel
  regolamento di cui all'articolo 19;
 
                               Pag. 6
 
      f)  avere versato la cauzione nella misura
  determinata dalla commissione nazionale di cui all'articolo
  7.
    2.  Ai fini dell'iscrizione all'albo il titolare delle
  imprese individuali, ovvero il legale rappresentante e
  l'institore nel caso di società, deve avere i seguenti
  requisiti:
      a)  godere dei diritti civili;
      b)  non essere interdetto, inabilitato, fallito,
  salvo che sia intervenuta la riabilitazione, non aver
  riportato condanne per delitti contro la pubblica
  amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede
  pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
  contro il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per
  il quale la legge preveda la pena della reclusione non
  inferiore, nel minimo, a due anni;
      c)  aver svolto ininterrottamente per tre anni
  l'attività di spedizioniere in uno dei Paesi membri della
  Comunità europea in qualità di legale rappresentante o di
  dirigente, adibito a funzioni operative, ovvero aver superato
  la prova di idoneità nell'esame scritto e orale di cui al
  comma 3.
    3.  E' istituito un apposito esame diretto ad accertare
  l'attitudine e la capacità dell'aspirante all'esercizio
  dell'attività di spedizioniere.  L'accesso a tale esame è
  consentito a quanti possiedono un diploma di scuola media
  superiore e hanno svolto un periodo di tirocinio della durata
  di almeno due anni presso un'impresa di spedizione con sede in
  Italia o in uno dei Paesi membri della Comunità europea.  Le
  materie e le modalità dell'esame sono stabilite con decreto
  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-282 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0282 TOTPAG=0013 TOTDOC=0022 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=016 PAGFIN=0006 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=028200 00 FASCIDC=12DDL0282 SORTNAV=0028200 000 00000 ZZDDLC282 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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